Art. 8 
 
 
             Procedura per la realizzazione dell'elenco 
 
  1.  L'INPS  provvede  alla  redazione   di   apposite   istruzioni,
pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per  l'istituzione
di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti
alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera  b),  della
legge n. 92/2012, sia per  le  modalita'  di  pagamento  dei  servizi
erogati dalle strutture medesime. 
  2. Successivamente alla pubblicazione,  le  strutture  pubbliche  e
private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-line
all'INPS domanda di  iscrizione  nel  suddetto  elenco.  Quest'ultimo
sara'  poi  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'INPS  e  sara'
liberamente consultabile. 
  3. L'elenco sara', inoltre, aggiornato in tempo reale ed  integrato
con la procedura di domanda on-line delle  madri  lavoratrici  aventi
diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b),  della
legge n.  92/2012,  al  fine  di  consentire  alle  madri  stesse  di
visualizzare, durante  la  compilazione  della  domanda  on-line,  le
strutture presenti in elenco. 
  4. Nel caso di opzione per il contributo per  l'accesso  alla  rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione  della  domanda
on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la  rete  pubblica  dei  servizi  per
l'infanzia o le strutture private accreditate.