Art. 8 
 
                     Concessione del contributo, 
                modalita' di erogazione delle risorse 
 
  1. A seguito della pubblicazione  della  graduatoria  dei  progetti
ritenuti  ammissibili,  l'Amministrazione  provvedera'  a  notificare
l'avvenuta concessione dei benefici finanziari alle reti  di  impresa
utilmente collocate nella  graduatoria  nel  limite  della  dotazione
finanziaria disponibile ai sensi  dell'art.  5.  La  notifica  dovra'
essere debitamente  controfirmata  per  accettazione  dalla  capofila
dell'aggregazione e restituita entro 10  giorni  all'Amministrazione.
Qualora la restituzione non dovesse pervenire entro i  termini  sopra
indicati,   il   proponente   si   intendera'    rinunciatario    del
finanziamento. 
  2. L'erogazione del finanziamento  per  ogni  singolo  progetto  di
aggregazione avverra' secondo le seguenti modalita': 
    a.  40%  a  titolo   di   anticipazione,   successivamente   alla
restituzione controfirmata della notifica di ammissione a  contributo
e  dietro   presentazione   di   idonea   documentazione   attestante
l'aggregazione nelle forme previste all'art.  2,  nonche'  di  idonea
garanzia fideiussoria; 
    b. 40% a stato avanzamento corrispondente al 70% del progetto  in
coerenza con il cronoprogramma previsto; 
    c.  20%  a  saldo  previa   rendicontazione   finale   e   dietro
presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente
sostenuta. 
  3. Il  contributo  e'  erogato  in  regime  de  minimis  e  non  e'
cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali  o  di
altri enti pubblici concessi per il medesimo intervento. 
  4. L'iniziativa  e'  attuata  in  applicazione  delle  disposizioni
previste dal Regolamento CE n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). 
  5. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono  cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese  ivi
incluse  quelle  concesse  a  titolo  "de  minimis",  secondo  quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379. Il cumulo e'
ammesso in presenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art.  42
del decreto-legge n. 78/2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  122/2010.  E',  invece,  vietato  anche  in  presenza   di
agevolazioni  di   natura   fiscale   qualora   le   medesime   siano
configurabili come aiuto di stato.