Art. 8 Concessione del contributo, modalita' di erogazione delle risorse 1. A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, l'Amministrazione provvedera' a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari alle reti di impresa utilmente collocate nella graduatoria nel limite della dotazione finanziaria disponibile ai sensi dell'art. 5. La notifica dovra' essere debitamente controfirmata per accettazione dalla capofila dell'aggregazione e restituita entro 10 giorni all'Amministrazione. Qualora la restituzione non dovesse pervenire entro i termini sopra indicati, il proponente si intendera' rinunciatario del finanziamento. 2. L'erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto di aggregazione avverra' secondo le seguenti modalita': a. 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo e dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'aggregazione nelle forme previste all'art. 2, nonche' di idonea garanzia fideiussoria; b. 40% a stato avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il cronoprogramma previsto; c. 20% a saldo previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. 3. Il contributo e' erogato in regime de minimis e non e' cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti pubblici concessi per il medesimo intervento. 4. L'iniziativa e' attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). 5. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379. Il cumulo e' ammesso in presenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. E', invece, vietato anche in presenza di agevolazioni di natura fiscale qualora le medesime siano configurabili come aiuto di stato.