Art. 8 
 
                       Priorita' di intervento 
 
  1. Gli interventi del Fondo sono  definiti,  secondo  le  modalita'
attuative  di  cui  all'art.  15,  attraverso   bandi   o   direttive
nell'ambito dei quali sono individuate le tecnologie di cui  all'art.
7, comma 1, oggetto  dell'intervento  e  sono  attribuite  specifiche
priorita' ai progetti: 
    a) che prevedono forme di collaborazione tra imprese e  Organismi
di ricerca e/o Centri di ricerca, per i quali il  ruolo  di  soggetto
capofila, di cui all'art. 7,  comma  3,  e'  assunto  dal  Centro  di
ricerca o dall'Organismo di ricerca; 
    b) che prevedono forme di collaborazione internazionale effettiva
e stabile con imprese e/o Organismi di ricerca e/o Centri di  ricerca
esteri; 
    c) diretti alla realizzazione di nuovi  prodotti  o  servizi,  in
grado  di  produrre  un  significativo  avanzamento  tecnologico   di
rilevante impatto sul mercato di riferimento; 
    d) che prevedono l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche,
l'impiego  di  energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili,  ovvero  lo
sviluppo e l'applicazione di  tecnologie  e  processi  produttivi  in
grado di minimizzare gli impatti ambientali; 
    e) che prevedono lo sviluppo di  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione.