Art. 8 Gestione degli interventi 1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto e' svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attivita' di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 4, che sono affidate all'Agenzia delle entrate. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all'art. 14, e indicazioni circa le modalita' e i termini di presentazione della medesima istanza; b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all'art. 14; c) concede le agevolazioni, con le modalita' indicate nel presente decreto. 3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che puo' riguardare una o piu' ZFU, e' emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto dell'esigenza di una ordinata gestione dell'intervento. Il bando e' adottato dal Ministero anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti esclusivi aspetti: a) indicazione circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU; b) individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera a), di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformita' a quanto previsto al comma 4. 4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione all'intervento da attuare nella singola ZFU, devono: a) essere in numero non superiore a due; b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l'intervento; c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari: 1. imprese di nuova o recente costituzione; 2. imprese femminili; 3. imprese sociali; 4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU; 5. imprese operanti in determinati settori di attivita' economica, individuati, a livello di «Sezione», nell'ambito della «Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007». 5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto all'art. 6, comma 1, delle risorse destinate, nell'ambito del «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU di cui all'art. 5. 6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 7, comma 3, relativamente all'intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a), senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo. 7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al comma 2, lettera a), e' subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilita' speciale. 8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' «in house», ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 9. Gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» di cui all'art. 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse.