Art. 8 
 
                      Gestione degli interventi 
 
  1. La gestione degli interventi agevolativi attuati  ai  sensi  del
presente decreto e' svolta dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
fatte salve  le  attivita'  di  regolazione  contabile  delle  minori
entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione  da  parte
dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui  all'art.  4,  che
sono affidate all'Agenzia delle entrate. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in  particolare,
allo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) adotta, con apposito  bando,  le  disposizioni  di  attuazione
dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta
delle agevolazioni, di  cui  all'art.  14,  e  indicazioni  circa  le
modalita' e i termini di presentazione della medesima istanza; 
    b) riceve e istruisce le  istanze  di  agevolazioni,  secondo  la
procedura di cui all'art. 14; 
    c)  concede  le  agevolazioni,  con  le  modalita'  indicate  nel
presente decreto. 
  3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che puo' riguardare  una
o piu' ZFU, e' emanato dal Ministero dello sviluppo  economico  sulla
base di una programmazione  che  tenga  conto  dell'esigenza  di  una
ordinata gestione dell'intervento. Il bando e' adottato dal Ministero
anche  sulla  base  delle  indicazioni  formulate  dalla   competente
regione, che possono avere ad  oggetto  la  disciplina  dei  seguenti
esclusivi aspetti: 
    a) indicazione circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse
regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU; 
    b) individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili  di  cui
alla lettera a),  di  eventuali  riserve  finanziarie  di  scopo,  in
conformita' a quanto previsto al comma 4. 
  4. Le riserve finanziarie di cui  alla  lettera  b)  del  comma  3,
eventualmente attivabili in relazione all'intervento da attuare nella
singola ZFU, devono: 
    a) essere in numero non superiore a due; 
    b) prevedere  una  destinazione  di  fondi  complessivamente  non
superiore al 30% (trenta percento)  delle  risorse  finanziarie  rese
disponibili per l'intervento; 
    c) essere individuate con riferimento e in favore delle  seguenti
possibili tipologie di beneficiari: 
      1. imprese di nuova o recente costituzione; 
      2. imprese femminili; 
      3. imprese sociali; 
      4.  imprese  ubicate  in  una  determinata   sub-porzione   del
territorio della ZFU; 
      5.  imprese  operanti  in  determinati  settori  di   attivita'
economica, individuati, a livello  di  «Sezione»,  nell'ambito  della
«Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007». 
  5. Il Ministero dello  sviluppo  economico  comunica  alle  regioni
interessate il riparto, effettuato secondo quanto  previsto  all'art.
6, comma 1, delle risorse destinate, nell'ambito  del  «Piano  Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione»,  al  finanziamento  delle
agevolazioni nelle ZFU di cui all'art. 5. 
  6. Le indicazioni di cui al comma  3  devono  essere  trasmesse  al
Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni
dalla data di invio della comunicazione di cui  al  comma  5,  ovvero
dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 7,  comma  3,
relativamente all'intervento da attuare  nel  territorio  dei  comuni
della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di  mancata  ricezione
delle indicazioni regionali entro il predetto termine,  il  Ministero
procede alla emanazione del bando di cui  al  comma  2,  lettera  a),
senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo. 
  7. Le  risorse  finanziarie  stanziate  per  la  concessione  delle
agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto   sono   versate   sulla
contabilita' speciale n. 1778, intestata  «Agenzia  delle  Entrate  -
fondi di bilancio» e  sono  utilizzate  dalla  medesima  Agenzia  per
l'esecuzione  delle  regolazioni  contabili  di  cui  al   comma   1.
L'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del  bando
di cui al comma 2, lettera a), e' subordinata all'avvenuto versamento
delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle
agevolazioni di cui al presente decreto sulla  predetta  contabilita'
speciale. 
  8. Per la gestione degli interventi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' avvalersi, sulla  base  di  apposita  convenzione,  di
societa' «in house», ovvero  di  societa'  o  enti  in  possesso  dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  9. Gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto
dell'attuazione degli interventi nelle  ZFU  individuate  dal  «Piano
Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» di cui  all'art.  5
sono  posti  a  carico  delle  risorse  finanziarie   stanziate   per
l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite  massimo  del  2%
(due percento) delle medesime risorse.