Art. 8 
 
 
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «A tali fini: 
    a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano (( entro
centoventi giorni )) all'ente  competente  in  materia  di  controlli
sugli impianti termici l'ubicazione e le  principali  caratteristiche
degli impianti di  proprieta'  o  dai  medesimi  gestiti  nonche'  le
eventuali successive modifiche significative; 
    b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile,
a uso degli  impianti  termici,  comunicano  all'ente  competente  in
materia  di  controlli  sugli  impianti  termici  l'ubicazione  e  la
titolarita' delle utenze da esse rifornite al  31  dicembre  di  ogni
anno; 
    c) l'ente competente  in  materia  di  controlli  sugli  impianti
termici  trasmette  annualmente  alle  regioni  ((  e  alle  province
autonome )) i dati di cui alle lettere a) e b) per  via  informatica,
(( avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo  4,  comma
1-bis»; )) 
    (( a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo  1,
comma 3, » sono soppresse; )) 
  b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento
degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal  presente
decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, (( le regioni e  le
province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi  ))  di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di: 
    a) flessibilita' applicativa  dei  requisiti  minimi,  anche  con
l'utilizzo  di  soluzioni  alternative,  in  relazione  a  specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata  onerosita',  che  comunque
garantiscano  un  equivalente  risultato  sul   bilancio   energetico
regionale; 
    b)  semplificazioni  amministrative  in  materia  di   esercizio,
manutenzione,  controllo  e   ispezione   degli   impianti   termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria. 
  5-quater. I provvedimenti di  cui  al  comma  5-ter  devono  essere
compatibili con il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente  decreto  legislativo  e
devono essere notificati alla Commissione europea. 
  5-quinquies. Le regioni e le province autonome, (( in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti di  cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n.  75,  ))
provvedono inoltre a: 
    a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi  e  dei
soggetti cui  affidare  le  attivita'  di  ispezione  sugli  impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo  programmi  per  la  loro  qualificazione,  formazione  e
aggiornamento professionale, tenendo  conto  dei  requisiti  previsti
dalle norme nazionali e  nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  in
materia di libera circolazione dei servizi. 
    b) avviare programmi di verifica annuale  della  conformita'  dei
rapporti di ispezione e degli attestati emessi. 
  5-sexies. Le regioni  e  le  province  autonome,  anche  attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il  Ministero  dello  sviluppo
economico e, per la sola lettera c)  anche  ((  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
)), per la definizione congiunta: 
    a) di metodologie di calcolo della prestazione  energetica  degli
edifici; 
    b) di metodologie per la determinazione dei requisiti  minimi  di
edifici e impianti; 
    c)  di  sistemi  di  classificazione  energetica  degli  edifici,
compresa  la  definizione  del  sistema  informativo  comune  di  cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d); 
    d) del (( Piano d'azione )) destinato ad aumentare il  numero  di
edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2; 
    e)  dell'azione   di   monitoraggio,   analisi,   valutazione   e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui
agli articoli 10 e 13 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 9 del citato decreto  legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali. 
              1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto. 
              2. Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza
          periodica, privilegiando accordi  tra  gli  enti  locali  o
          anche attraverso altri organismi pubblici o privati di  cui
          sia  garantita  la  qualificazione  e  l'indipendenza,  gli
          accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
          norme relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia
          nell'esercizio   e   manutenzione   degli    impianti    di
          climatizzazione e assicurano che  la  copertura  dei  costi
          avvenga con una equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
          finali e l'integrazione di  questa  attivita'  nel  sistema
          delle ispezioni degli impianti  all'interno  degli  edifici
          previsto all'articolo 1, comma 44, della  legge  23  agosto
          2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il  minor
          impatto possibile a carico dei cittadini;  tali  attivita',
          le  cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori   sono
          previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma  1,  sono
          svolte  secondo  principi  di  imparzialita',  trasparenza,
          pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: 
                a) ridurre il consumo  di  energia  e  i  livelli  di
          emissioni inquinanti; 
                b)  correggere  le  situazioni  non   conformi   alle
          prescrizioni del presente decreto; 
                c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; 
                d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  allo  scopo   di   facilitare   e   omogeneizzare
          territorialmente l'impegno degli enti o organismi  preposti
          agli accertamenti e alle ispezioni sugli  edifici  e  sugli
          impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace  agli
          obblighi  previsti  al  comma  2,  possono  promuovere   la
          realizzazione di programmi informatici per la  costituzione
          dei catasti degli impianti  di  climatizzazione  presso  le
          autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per  gli
          enti interessati. 
              A tali fini: 
                a)  i  soggetti  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
          comunicano entro centoventi giorni all'ente  competente  in
          materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione  e
          le principali caratteristiche degli impianti di  proprieta'
          o dai medesimi  gestiti  nonche'  le  eventuali  successive
          modifiche significative; 
                b) le societa' di distribuzione dei diversi  tipi  di
          combustibile, a  uso  degli  impianti  termici,  comunicano
          all'ente competente in materia di controlli sugli  impianti
          termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da  esse
          rifornite al 31 dicembre di ogni anno; 
                c) l'ente competente in materia  di  controlli  sugli
          impianti termici trasmette annualmente alle regioni e  alle
          province autonome i dati di cui alle lettere a)  e  b)  per
          via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui
          all'art. 4, comma 1-bis. 
              3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro
          il 31 dicembre 2008 un  programma  di  sensibilizzazione  e
          riqualificazione   energetica   del    parco    immobiliare
          territoriale,  sviluppando  in   particolare   alcuni   dei
          seguenti aspetti: 
                a) la realizzazione di  campagne  di  informazione  e
          sensibilizzazione dei cittadini,  anche  in  collaborazione
          con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
          attuazione  dei  decreti  del  Ministro   delle   attivita'
          produttive  20   luglio   2004   concernenti   l'efficienza
          energetica negli usi finali; 
                b) l'attivazione di  accordi  con  le  parti  sociali
          interessate alla materia; 
                c) l'applicazione di  un  sistema  di  certificazione
          energetica coerente con i principi  generali  del  presente
          decreto legislativo; 
                d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
          dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza; 
                e) la definizione di regole coerenti con  i  principi
          generali del presente  decreto  legislativo  per  eventuali
          sistemi di incentivazione locali; 
                f)  la  facolta'  di  promuovere,  con  istituti   di
          credito, di strumenti di finanziamento agevolato  destinati
          alla  realizzazione  degli  interventi   di   miglioramento
          individuati con le diagnosi energetiche  nell'attestato  di
          prestazione energetica,  o  in  occasione  delle  attivita'
          ispettive di cui all'allegato L, comma 16. 
              3-ter. Ai fini della predisposizione del  programma  di
          cui  al  comma  3-bis,  i  comuni  possono  richiedere   ai
          proprietari  e  agli  amministratori  degli  immobili   nel
          territorio  di   competenza   di   fornire   gli   elementi
          essenziali, complementari a quelli previsti per il  catasto
          degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
          costituzione di un sistema informativo  relativo  agli  usi
          energetici degli edifici.  A  titolo  esemplificativo,  tra
          detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
          la superficie utile corrispondente e i relativi consumi  di
          combustibile e di energia elettrica. 
              3-quater. Su richiesta delle regioni e dei  comuni,  le
          aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
          dati che le predette amministrazioni ritengono utili per  i
          riscontri  e  le  elaborazioni  necessarie  alla   migliore
          costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 
              3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
          possono essere utilizzati  dalla  pubblica  amministrazione
          esclusivamente  ai  fini  dell'applicazione  del   presente
          decreto legislativo. 
              4. Per gli impianti che sono dotati  di  generatori  di
          calore di eta' superiore  a  quindici  anni,  le  autorita'
          competenti effettuano, con le stesse modalita' previste  al
          comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo  complesso
          comprendendo   una   valutazione   del   rendimento   medio
          stagionale del generatore e una  consulenza  su  interventi
          migliorativi che possono essere correlati. 
              5. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano   riferiscono   periodicamente   alla    Conferenza
          unificata  e  ai  Ministeri  delle  attivita'   produttive,
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti, sullo stato  di  attuazione
          del presente decreto. 
              5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e  di
          Bolzano e gli enti locali considerano,  nelle  normative  e
          negli  strumenti  di  pianificazione  ed   urbanistici   di
          competenza,  le  norme  contenute  nel  presente   decreto,
          ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
          tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
          di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche  in
          ordine all'orientamento e alla conformazione degli  edifici
          da  realizzare  per  massimizzare  lo  sfruttamento   della
          radiazione  solare  e  con   particolare   cura   nel   non
          penalizzare, in termini di volume  edificabile,  le  scelte
          conseguenti. 
              5-ter. In tale contesto, fermo restando il  divieto  di
          aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi
          previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva
          2010/31/UE, le  regioni  e  le  province  autonome  possono
          adottare o prendere provvedimenti  migliorativi  di  quelli
          disposti dal presente decreto, in termini di: 
                a) flessibilita' applicativa  dei  requisiti  minimi,
          anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione
          a specifiche situazioni  di  impossibilita'  o  di  elevata
          onerosita',  che  comunque  garantiscano   un   equivalente
          risultato sul bilancio energetico regionale; 
                b)  semplificazioni  amministrative  in  materia   di
          esercizio,  manutenzione,  controllo  e   ispezione   degli
          impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione
          dei controlli di efficienza energetica con quelli  in  tema
          di qualita' dell'aria. 
              5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter  devono
          essere  compatibili  con  il  Trattato  sul   funzionamento
          dell'Unione europea, con la direttiva  2010/31/UE,  con  il
          presente decreto legislativo  e  devono  essere  notificati
          alla Commissione europea. 
              5-quinquies. Le regioni  e  le  province  autonome,  in
          conformita' a quanto previsto dai  regolamenti  di  cui  ai
          Decreti del Presidente della repubblica 16 aprile 2013,  n.
          74 e 16 aprile 2013, n. 73, provvedono inoltre a: 
                a)  istituire  un  sistema  di  riconoscimento  degli
          organismi e dei  soggetti  cui  affidare  le  attivita'  di
          ispezione sugli impianti termici e  di  attestazione  della
          prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi
          per la  loro  qualificazione,  formazione  e  aggiornamento
          professionale, tenendo conto dei requisiti  previsti  dalle
          norme nazionali e nel rispetto delle norme  comunitarie  in
          materia di libera circolazione dei servizi; 
                b)  avviare  programmi  di  verifica  annuale   della
          conformita' dei rapporti di  ispezione  e  degli  attestati
          emessi. 
              5-sexies. Le regioni  e  le  province  autonome,  anche
          attraverso  propri  enti  o  agenzie,  collaborano  con  il
          Ministero dello sviluppo economico e, per la  sola  lettera
          c) anche con il Dipartimento per la funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  la  definizione
          congiunta: 
                a)  di  metodologie  di  calcolo  della   prestazione
          energetica degli edifici; 
                b) di metodologie per la determinazione dei requisiti
          minimi di edifici e impianti; 
                c) di sistemi  di  classificazione  energetica  degli
          edifici, compresa la definizione  del  sistema  informativo
          comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d); 
                d) del  Piano  d'azione  destinato  ad  aumentare  il
          numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo
          4-bis, comma 2; 
                e) dell'azione di monitoraggio, analisi,  valutazione
          e  adeguamento  della  normativa  energetica  nazionale   e
          regionale di cui agli articoli 10 e 13.".