Art. 8 
 
 
               Rilevazione del giudizio dei cittadini 
 
  1. Le aziende sanitarie progettano e realizzano i servizi  in  rete
di cui agli articoli 3 e  7  assicurando  la  migliore  soddisfazione
delle  esigenze  degli  utenti,   in   particolare,   garantendo   la
completezza  del  procedimento,  la   certificazione   dell'esito   e
l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, le
aziende  sanitarie  adottano  strumenti   idonei   alla   rilevazione
immediata, continua e sicura del  giudizio  degli  utenti,  ai  sensi
dell'art. 7 del CAD e secondo le modalita' indicate nel provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali del 5  maggio  2011,
recante  «Linee  guida  in  tema  di  trattamento  di  dati  per   lo
svolgimento  di  indagini  di   customer   satisfaction   in   ambito
sanitario.».