Art. 8 
 
 
Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale  dei  vigili
                              del fuoco 
 
  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di  efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la  dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del  predetto  Corpo  e'
incrementata di 1.000 unita'. 
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di
un corrispondente numero di  unita'  mediante  il  ricorso  in  parti
uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter  del  decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, (( approvate dal 1º gennaio 2008,  attingendo  a
tali  graduatorie  fino  al  loro  esaurimento  prima  di   procedere
all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 3. )) 
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono determinati nel limite della misura massima  complessiva  di  ((
euro 1.003.130 )) per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014
(( e di euro 40.826.681 )) a decorrere dall'anno  2015.  Ai  predetti
oneri  si  provvede  mediante  la  corrispondente   riduzione   degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione
«Soccorso civile». 
  4. Ai fini delle  assunzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  da
effettuarsi con la medesima  ripartizione  di  cui  al  comma  2,  e'
prorogata (( non oltre il  31  dicembre  2016  ))  l'efficacia  delle
graduatorie  approvate  a  partire  dal  1o  gennaio  2008,  di   cui
all'articolo 4-ter del decreto-legge (( 20 giugno  2012  )),  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  euro  84.105.233  per
l'anno 2014 (( e a euro 73.127.182 )) a decorrere dall'anno 2015. 
  6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in   contesti   di   particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle  persone,
puo' realizzare interventi di  soccorso  pubblico  integrato  con  le
regioni e le province  autonome  utilizzando  la  propria  componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale  attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e  le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse.  I  relativi
oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
  6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di  cui  al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.». 
  7. A decorrere dal 1o gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011,  n.  151,  si
applicano anche agli stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro -sessanta giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono   adeguate   le   procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2001, )) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999. 
  (( 7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni
possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  per  la
redazione dei piani di emergenza comunali  e  di  protezione  civile,
previa stipula di apposite  convenzioni  che  prevedano  il  rimborso
delle maggiori spese sostenute dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art 4-ter del  decreto-legge
          20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  131,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 giugno 2012, n. 142: 
              "1. Ai fini delle assunzioni nel  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco e' prorogato al 31 dicembre  2014  sia  il
          termine della validita'  della  graduatoria  relativa  alla
          procedura  selettiva,  per  titoli  ed  accertamento  della
          idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747
          del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
          serie speciale,  n.  72  dell'11  settembre  2007,  sia  il
          termine  della  validita'  della  graduatoria  relativa  al
          concorso pubblico a 814 posti di vigile del  fuoco  indetto
          con decreto ministeriale  n.  5140  del  6  novembre  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          90 del 18 novembre 2008." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di  polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  del   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80: 
              "1. Il personale volontario puo' essere  richiamato  in
          servizio temporaneo in occasione di  calamita'  naturali  o
          catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 
              2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere
          richiamato in servizio: 
              a) in caso di necessita'  delle  strutture  centrali  e
          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'
          competente che opera il richiamo (4); 
              b) per le  esigenze  dei  distaccamenti  volontari  del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
              c)  per  frequentare  periodici  corsi  di  formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
              3. I richiami in servizio di cui al  comma  2,  lettera
          a),  sono  disposti  nel  limite  di  centosessanta  giorni
          all'anno per le emergenze di protezione  civile  e  per  le
          esigenze dei comandi provinciali dei vigili del  fuoco  nei
          quali   il   personale   volontario    sia    numericamente
          insufficiente.  Con  regolamento  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono disciplinate le modalita' di  avvicendamento  del
          personale volontario richiamato in servizio. 
              4. Al personale volontario puo'  essere  affidata,  con
          provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile,  la  custodia
          dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
          di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
          di dare l'allarme;  e'  tenuto  inoltre  alla  manutenzione
          ordinaria dei locali ed alla  conservazione  del  materiale
          antincendio". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  4,  comma  14,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183: 
              "14. Ai fini della verifica del possesso dei  requisiti
          di idoneita' psicofisica ed attitudinale richiesta  per  il
          reclutamento del personale volontario di  cui  all'articolo
          8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,
          gli oneri per gli  accertamenti  clinico-strumentali  e  di
          laboratorio indicati  dall'Amministrazione  sono  a  carico
          degli interessati." 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  24,  comma  6-bis  e
          6-ter, del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80: 
              "«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al  corpo
          nazionale del soccorso alpino e  speleologico,  nonche'  le
          competenze delle  regioni  e  delle  province  autonome  in
          materia di  soccorso  sanitario,  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in contesti  di  particolare  difficolta'
          operativa e di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone,
          puo' realizzare interventi di soccorso  pubblico  integrato
          con le  regioni  e  le  province  autonome  utilizzando  la
          propria componente aerea. Gli accordi per  disciplinare  lo
          svolgimento  di  tale  attivita'  sono  stipulati  tra   il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
          e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
          oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco impiegati negli interventi di  soccorso  pubblico
          integrato  di  cui  al  comma  6-bis,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1,  e  748  del
          codice della navigazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  del   decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228: 
              "8. Rapporto di sicurezza. 
              1. Per gli stabilimenti in cui sono  presenti  sostanze
          pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori  a   quelle
          indicate nell'allegato I,  parti  1  e  2,  colonna  3,  il
          gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (17). 
              2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
          previsto all'articolo 7, comma 1, e' parte integrante, deve
          evidenziare che: 
              a) e' stato  adottato  il  sistema  di  gestione  della
          sicurezza; 
              b)  i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono   stati
          individuati e sono state adottate le misure necessarie  per
          prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e  per
          l'ambiente; 
              c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio  e  la
          manutenzione di qualsiasi impianto, deposito,  attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento, che hanno  un  rapporto  con  i  pericoli  di
          incidenti rilevante  nello  stesso,  sono  sufficientemente
          sicuri  e  affidabili;  per   gli   stabilimenti   di   cui
          all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi
          previste; 
              d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
          sono  stati  forniti  all'autorita'   competente   di   cui
          all'articolo 20 gli elementi utili per  l'elaborazione  del
          piano d'emergenza esterno al fine  di  prendere  le  misure
          necessarie in caso di incidente rilevante. 
              3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1  contiene
          almeno i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica,  tra
          l'altro, il nome  delle  organizzazioni  partecipanti  alla
          stesura del rapporto. Il  rapporto  di  sicurezza  contiene
          inoltre l'inventario aggiornato delle  sostanze  pericolose
          presenti nello stabilimento, nonche'  le  informazioni  che
          possono  consentire  di  prendere   decisioni   in   merito
          all'insediamento di nuovi stabilimenti o  alla  costruzione
          di insediamenti attorno agli  stabilimenti  gia'  esistenti
          (18). 
              4. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con i Ministri dell'interno,  della  sanita'  e
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentita
          la Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo  le
          indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto  gia'
          previsto nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per la redazione del rapporto di sicurezza  i  criteri  per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi di incidenti, nonche' i  criteri  di  valutazione  del
          rapporto medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali  decreti
          valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di  cui  ai
          decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175, e successive modifiche (19). 
              5. Al fine  di  semplificare  le  procedure  e  purche'
          ricorrano  tutti  i  requisiti  prescritti   dal   presente
          articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti  di  essi,
          predisposti in attuazione di altre  norme  di  legge  o  di
          regolamenti  comunitari,  possono  essere  utilizzati   per
          costituire il rapporto di sicurezza. 
              6. Il rapporto di sicurezza  e'  inviato  all'autorita'
          competente preposta alla  valutazione  dello  stesso  cosi'
          come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini: 
              a)  per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima   dell'inizio
          dell'attivita'; 
              b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
              c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
          disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
              d) in occasione del riesame periodico di cui  al  comma
          7, lettere a) e b). 
              7. Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di  riesame
          biennale di cui all'articolo 7, comma 4,  deve  riesaminare
          il rapporto di sicurezza: 
              a) almeno ogni cinque anni; 
              b) nei casi previsti dall'articolo 10; 
              c)  in  qualsiasi  altro  momento,  a   richiesta   del
          Ministero  dell'ambiente,  eventualmente  su   segnalazione
          della  regione  interessata,   qualora   fatti   nuovi   lo
          giustifichino, o in considerazione delle  nuove  conoscenze
          tecniche in materia  di  sicurezza  derivanti  dall'analisi
          degli  incidenti,  o,  in   misura   del   possibile,   dei
          semincidenti o dei  nuovi  sviluppi  delle  conoscenze  nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche legislative  o  delle  modifiche  degli  allegati
          previste all'articolo 15, comma 2. 
              8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
          autorita' di cui al comma 6 se il riesame del  rapporto  di
          sicurezza di cui al comma 7 comporti o  meno  una  modifica
          dello stesso. 
              9.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'  di   cui
          all'articolo  22,  comma  2,  il  gestore  predispone   una
          versione   del   rapporto   di   sicurezza,   priva   delle
          informazioni  riservate,  da   trasmettere   alla   regione
          territorialmente competente ai fini dell'accessibilita'  al
          pubblico. 
              10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
          comprova   che   determinate   sostanze   presenti    nello
          stabilimento o che una qualsiasi parte  dello  stabilimento
          stesso si trovano in condizioni tali da  non  poter  creare
          alcun  pericolo  di  incidente   rilevante,   dispone,   in
          conformita'  ai  criteri  di  cui  all'allegato   VII,   la
          limitazione delle  informazioni  che  devono  figurare  nel
          rapporto  di  sicurezza  ala  prevenzione   dei   rimanenti
          pericoli di incidenti rilevanti e  alla  limitazione  delle
          loro conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente,  dandone
          comunicazione alle autorita' destinatarie del  rapporto  di
          sicurezza. 
              11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di  cui  al
          comma  10  e  le  motivazioni   della   limitazione   delle
          informazioni." 
              - decreto del  Ministro  dell'interno  19  marzo  2001,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 aprile  2001,  n.
          80, adottato ai sensi dell'art. 26, comma  2,  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 334 di  cui  si  riporta  il
          testo: 
              "1. Fino all'attuazione  dell'articolo  72  del  citato
          decreto legislativo n. 112 del 1998, per  gli  stabilimenti
          soggetti alla presentazione del rapporto  di  sicurezza  di
          cui all'articolo 8 e per quelli interessati alle  modifiche
          con aggravio del rischio  di  incidente  rilevante  di  cui
          all'articolo 10, la documentazione tecnica  presentata  per
          l'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 viene
          esaminata  dal  Comitato,  le   cui   conclusioni   vengono
          acquisite dal Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco
          competente  per  territorio  ai  fini  del   rilascio   del
          certificato di prevenzione incendi di cui  all'articolo  17
          del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
          n. 577. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  emanarsi
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  procedure  semplificate   di
          prevenzione incendi per gli stabilimenti di cui al comma 1;
          fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in quanto
          compatibili, le procedure di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'interno 30  aprile  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998 (49). 
              3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di  valutazione
          del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorita'  di
          cui  all'articolo  21,  comma  1,  agli  organi  competenti
          perche' ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle
          procedure relative alle istruttorie tecniche previste: 
              a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349,  dalla  legge  28
          febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali  in  materia
          di valutazione di impatto ambientale; 
              b) dal regio decreto-legge 2 novembre  1933,  n.  1741,
          convertito dalla legge 8  febbraio  1934,  n.  367,  e  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          420; 
              c) dall'articolo 47 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n . 328; 
              d) dal regio decreto 9 gennaio  1927,  n.  147,  e  dal
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
              e) dall'articolo 48 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; 
              f) dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio  1934,
          n. 1265; 
              g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.".