(( Art. 8-bis 
 
 
 Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato; 
  b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7,  le  parole  da:
«espressamente indicate» fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»; 
  c) all'articolo 13: 
  1)  al  comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita'  di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti  a
livello regionale.»; 
  2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Nel programma  statistico  nazionale  sono  individuate  le
varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata,  ove  cio'
risulti necessario per soddisfare  particolari  esigenze  conoscitive
anche di carattere internazionale o europeo. 
  3-ter.  Al  fine  di  attuare  i  principi  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 1, con il decreto  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo  e'  approvato  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese   nel
programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'articolo 7,  e  sono  definiti  i  criteri  da
utilizzare  per  individuare,  ai  fini  dell'accertamento   di   cui
all'articolo 11, comma 2, le unita' di  rilevazione  la  cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione di  cui  al  medesimo
articolo 7»; 
  3) al comma 4, le  parole:  «al  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»; 
  d) all'articolo 16: 
  1) al comma 1, dopo  le  parole:  «ed  affini,»  sono  inserite  le
seguenti: «con esperienza internazionale, »; 
  2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166». 
  2. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  Programma  statistico
nazionale  2014-2016,  e'   prorogata   l'efficacia   del   Programma
statistico nazionale  2011-2013  -  Aggiornamento  2013,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  138
del 14 giugno 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio  2013  relativo
all'elenco  delle  rilevazioni  statistiche  comprese  nel  Programma
statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento  2013,
per le quali sussiste l'obbligo di risposta  da  parte  dei  soggetti
privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013,
relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la  mancata
fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione  dell'obbligo
di risposta, a  norma  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  n.  201
del 28 agosto 2013. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, lo  statuto  dell'Istituto
nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il d.lgs. settembre 1989, n. 322 (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L.  23
          agosto 1988, n. 400) e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  22
          settembre 1989, n. 222: 
              - Si riporta il testo del al secondo periodo del  comma
          1 dell'articolo 7, comma 2, d.lgs. settembre 1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24  della  L.  23  agosto  1988,  n.  400),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222, come
          modificato dalla presente legge: 
              "7. (Obbligo di fornire dati statistici) 
              1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti  e
          organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
          richiesti  per  le  rilevazioni  previste   dal   programma
          statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
          soggetti  privati  per  le  rilevazioni,   rientranti   nel
          programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13 con
          delibera  del  Consiglio  dei  Ministri.  Su  proposta  del
          Presidente  dell'ISTAT,  sentito   il   Comitato   di   cui
          all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e'
          annualmente definita, in relazione  all'oggetto,  ampiezza,
          finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per
          ciascuna rilevazione statistica, la tipologia  di  dati  la
          cui  mancata  fornitura,  per   rilevanza,   dimensione   o
          significativita'  ai  fini  della  rilevazione  statistica,
          configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.
          I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai  sensi
          dell'articolo 11  confluiscono  in  apposito  capitolo  del
          bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla  copertura  degli
          oneri per le rilevazioni previste dal programma  statistico
          nazionale. 
              2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i  dati
          personali di cui agli articoli  22  e  24  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675.. 
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma  1,  non  li   forniscano,   ovvero   li   forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto"; 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  d.lgs.
          settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul  Sistema  statistico
          nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto  nazionale
          di statistica, ai sensi dell'art. 24  della  L.  23  agosto
          1988, n. 400), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  22  settembre
          1989, n. 222, come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 13 (Programma statistico nazionale) 
              1. Le rilevazioni  statistiche  di  interesse  pubblico
          affidate al Sistema  statistico  nazionale  ed  i  relativi
          obiettivi   sono   stabiliti   nel   programma   statistico
          nazionale. 
              2.  Il  programma  statistico   nazionale   ha   durata
          triennale  e  viene  tenuto  aggiornato   annualmente.   Il
          programma  statistico  nazionale   prevede   modalita'   di
          raccordo e di  coordinamento  con  i  programmi  statistici
          predisposti a livello regionale. 
              3. Il programma  statistico  nazionale  e'  predisposto
          dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione  per  la
          garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
          approvato con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previa
          deliberazione del CIPE. 
              3-bis.  Nel   programma   statistico   nazionale   sono
          individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
          disaggregata, ove cio' risulti  necessario  per  soddisfare
          particolari  esigenze  conoscitive   anche   di   carattere
          internazionale o europeo. 
              3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma  2
          dell'articolo 1, con il decreto  di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo e' approvato l'elenco  delle  rilevazioni
          comprese nel programma statistico nazionale  rispetto  alle
          quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7,
          e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai
          fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2,  le
          unita' di rilevazione  la  cui  mancata  risposta  comporta
          l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articol  o
          7 . 
              4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
          sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
          ai commi 3 e 3-ter. 
              4-bis.  Il  programma  statistico  nazionale  comprende
          un'apposita  sezione  concernente  le   statistiche   sulle
          pubbliche amministrazioni  e  sulle  societa'  pubbliche  o
          controllate  da  soggetti  pubblici,  nonche'  sui  servizi
          pubblici. Tale  sezione  e'  finalizzata  alla  raccolta  e
          all'organizzazione dei  dati  inerenti  al  numero,  natura
          giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
          e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
          nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi  costi  e
          risultati,  anche  alla   luce   della   comparazione   tra
          amministrazioni in ambito nazionale  e  internazionale.  Il
          programma statistico nazionale comprende i dati  utili  per
          la rilevazione del grado di soddisfazione e della  qualita'
          percepita dai cittadini e dalle imprese con  riferimento  a
          settori e servizi pubblici individuati a rotazione" 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  d.lgs.
          settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul  Sistema  statistico
          nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto  nazionale
          di statistica, ai sensi dell'art. 16  della  L.  23  agosto
          1988, n. 400), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  22  settembre
          1989, n. 222: 
              "Articolo 16 (Presidente) 
              1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica,
          scelto tra i professori ordinari  in  materie  statistiche,
          economiche ed  affini  con  esperienza  internazionale,  e'
          nominato, ai sensi dell'art.3 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata  dal
          Governo e' sottoposta al previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari    competenti,    che    possono     procedere
          all'audizione  della  persona  designata.  La   nomina   e'
          subordinata al parere favorevole  espresso  dalle  predette
          Commissioni a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.
          Egli ha la legale rappresentanza. 
              2.  Il  presidente  puo'  adottare   provvedimenti   di
          competenza  del  comitato  di  cui   all'articolo   3   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 166  nei  casi  di  urgente
          necessita',  salvo  ratifica  dello   stesso   organo,   da
          convocare immediatamente e  comunque  entro  trenta  giorni
          dalla data del provvedimento. 
              3. Il presidente, in caso di assenza o di  impedimento,
          puo' delegare la legale rappresentanza e le altre  funzioni
          inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio. 
              4. (abrogato) 
              5. Il presidente dura in carica  quattro  anni  e  puo'
          essere confermato  una  sola  volta.  Ad  esso  spetta  una
          indennita'  di  carica  da  determinarsi  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro";