(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                    Designazione e presentazione 
 
    Il  prodotto  idoneo  viene  contraddistinto  sulla  base   della
classificazione  attribuita  in  seguito  alle   analisi   sensoriali
descritta all'art. 6. Sulla bottiglietta  deve  essere  applicato  un
bollino colorato, rispettivamente «bollino aragosta» nel  caso  «a)»;
«bollino argento» nel caso «b)»; «bollino oro» nel caso «c)». 
    I  bollini  sopracitati  devono  essere  conformi  alla  seguente
descrizione e devono essere numerati progressivamente  come  indicato
all'art. 7. 
    Il bollino ha le dimensioni di mm 40 di larghezza e 21 di altezza
per le bottigliette da 100 e 250 ml, e mm 30 di  larghezza  ×  16  di
altezza, con riduzione proporzionale  dei  caratteri,  per  le  altre
capacita'. La forma rettangolare, resa concava negli angoli,  riporta
le  parole  «ACETO  BALSAMICO  TRADIZIONALE  DI  REGGIO  EMILIA»  con
carattere Bodoni std maiuscolo - corpo carattere 9, «Denominazione di
origine protetta»  in  carattere  Bodoni  book  italic  std  -  corpo
carattere  8,  le  indicazioni  delle  serie   con   la   numerazione
progressiva identificativa della partita imbottigliata,  composta  da
non meno  di  6  cifre,  distinte  a  seconda  delle  caratteristiche
qualitative  del  prodotto.  I  bollini  color   aragosta   riportano
l'indicazione «serie Aragosta  N.  ...»,  i  bollini  argento  quella
«serie Argento n. ...», e i bollini oro quella «serie Oro N. ...». La
stampa,  di  colore  nero  uguale  per  tutti  i  bollini,   avverra'
rispettivamente su carta di colore aragosta Pantone  1505  c  per  il
bollino Aragosta, su carta argentata per il  bollino  Argento,  e  su
carta dorata (non giallo satinato) per il bollino Oro. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    La designazione in etichetta e/o pendaglio della denominazione di
cui all'art. 1 deve essere fatta in caratteri  chiari,  indelebili  e
della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente  grandi  da
essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta. 
    La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere
immediatamente  seguita  dalla  dizione  «Denominazione  di   origine
protetta» scritta per  esteso  ed  in  caratteri  di  dimensione  non
inferiore a 3/4  di  quelli  utilizzati  per  la  designazione  della
denominazione. 
    In etichetta e/o pendaglio potra', altresi', comparire anche  per
esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla  comunitaria
«Denominazione di origine protetta» o «D.O.P.». 
    La locuzione «tradizionale» puo' essere ripetuta in etichetta nel
medesimo  campo  visivo  in  cui  e'  indicata  la  denominazione  in
caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati  per  indicare
la denominazione. 
    Alla denominazione di cui all'art. 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine»,
«scelto»,  «selezionato»,  «riserva»,   «superiore»,   «classico»   e
similari. 
    E' vietato per l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio  Emilia»
indicare ogni riferimento all'annata di produzione; e' consentita  la
citazione  «extra  vecchio»  per  il  prodotto  che  abbia  avuto  un
invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di  relativa
idoneita' chimica e sensoriale in conformita' alle indicazioni  sopra
descritte. 
    Le  etichette  e/o  pendagli  applicate  dai  produttori  possono
riportare indicazioni o raffigurazioni che  non  abbiano  significato
laudativo o siano tali - per colore, forma o altre caratteristiche  -
da confondere o trarre in inganno  il  consumatore  su  una  qualita'
particolare, sulla metodologia di produzione, sulla  classificazione,
o sul reale invecchiamento del prodotto. 
    Eventuali indicazioni al consumatore relative alla  modalita'  di
elaborazione ed alla collocazione gastronomica  del  prodotto  devono
figurare in una controetichetta e/o pendaglio in una parte nettamente
separata dall'etichetta principale. 
    Le norme di designazione  e  presentazione  di  cui  al  presente
articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti  norme
comunitarie e nazionali in  materia  di  etichettatura  dei  prodotti
alimentari. 
    Ciascun  contenitore  monodose  deve  essere  inserito   in   una
confezione sigillata in modo che non possa essere  riutilizzata  dopo
l'apertura, e tale da permettere l'apposizione di tutti gli  elementi
della designazione e presentazione precedentemente indicati.