Art. 8 
 
 
Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo  2010,
                                n. 66 
 
  1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a),  1940,
comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) ed o), 1982,  commi
1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b),  1998,  comma
2, lettera  b),  le  parole:  «Direzione  generale  della  previdenza
militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei  volontari
congedati»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Direzione generale della previdenza militare e della leva»; 
    b) all'articolo 1937, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista  di
leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci  giorni  del  mese  di
aprile, e' trasmessa  ovvero  resa  accessibile  al  Ministero  della
difesa esclusivamente in modalita' telematica,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni. Si  applica  l'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1930,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1930 (Indennita' supplementare). - 1. Il Ministro
          della  difesa,  avvalendosi  della   competente   Direzione
          generale  della   previdenza   militare   e   della   leva,
          sovrintende alle operazioni concernenti: 
                a)-b) (Omissis). 
              2-3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1937 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1937 (Trasmissione delle liste di leva e  accesso
          a esse). - 1. Compiute le operazioni di cui all'art.  1936,
          la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi  dieci
          giorni  del  mese  di  aprile,  e'  trasmessa  ovvero  resa
          accessibile al Ministero della  difesa,  esclusivamente  in
          modalita' telematica, in conformita' alle  disposizioni  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive modificazioni. Si applica l'art. 6, comma 3, del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1939, comma 1,  lettera
          a), del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1939  (Autotutela  amministrativa).  -  1.  Fermo
          restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
          in materia  di  presupposti,  procedimento  e  termini  per
          l'autotutela provvedimentale: 
              a)  l'annullamento  di  ufficio  dei  provvedimenti  di
          cancellazione dalle liste di  leva,  dei  provvedimenti  di
          dispensa emessi da  organi  diversi  dal  Ministro,  e  dei
          provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione
          o procurata e simulata infermita' di cui all'art.  2078  e'
          di competenza della  Direzione  generale  della  previdenza
          militare e della leva; 
              b)-c) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1940,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1940 (Ricorsi amministrativi e  giurisdizionali).
          - 1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e'
          ammesso  ricorso   gerarchico,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 24  novembre  1971,  n.  1199,  alla  Direzione
          generale della previdenza militare della leva. E' salva  la
          facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita'
          giudiziaria competente ai sensi del comma 2. 
              2-5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1943,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1943 (Organi della leva -  Profili  generali).  -
          1-2. (Omissis). 
              3.  I  Consigli  di  leva  e  gli  uffici  di  supporto
          dipendono   funzionalmente   Direzione    generale    della
          previdenza militare e della leva. 
              4-5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1968,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1968 (Attivita' e provvedimenti del Consiglio  di
          leva). - 1. Il Consiglio di leva: 
              a)-i) (Omissis); 
              l) trasmette alla Direzione generale  della  previdenza
          militare e della leva, le domande di ritardo per motivi  di
          studio e le domande di rinvio che siano accoglibili; 
              m)-n) (Omissis); 
              o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la
          fine della sessione di  leva,  coloro  le  cui  istanze  di
          dispensa,  ritardo,  rinvio,  siano  state  respinte  dalla
          Direzione generale della previdenza militare e della  leva,
          e fissa il calendario per  la  convocazione  dopo  la  fine
          della sessione di leva; 
              p)-s) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1982 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1982 (Controllo e autotutela sui provvedimenti di
          riforma). -  1.  La  Direzione  generale  della  previdenza
          militare e della leva puo' disporre che tutti o  parte  dei
          giudizi di riforma e rivedibilita'  siano  sottoposti  alla
          propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o
          controllo di altra autorita'  sanitaria  periferica  a  tal
          fine delegata. 
              2. Fermo quanto disposto dall'art. 1939,  la  Direzione
          generale  della  previdenza  militare  e  della  leva  puo'
          annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di  riforma,
          da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova
          visita, sia accertato che le cause che  li  hanno  motivati
          erano  insussistenti,  o  sono   cessate,   nel   rispetto,
          rispettivamente, degli articoli  21-nonies  e  21-quinquies
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  escluso  il  diritto
          all'indennizzo. A  tal  fine  la  Direzione  generale  puo'
          disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma,
          anche quando non  dispone  l'approvazione  o  il  controllo
          generalizzato ai sensi del comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1992, commi 4 e 5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1992  (Procedimento  e   competenza).   -   1-2.
          (Omissis). 
              3. Gli uffici ed  organi  di  cui  al  comma  2  curano
          l'istruttoria delle domande e trasmettono,  anche  per  via
          telematica,   la   documentazione   per   l'adozione    dei
          provvedimenti, comprensiva di ogni elemento  utile  per  il
          rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in  caso
          di domande di dispensa per uno dei motivi di  cui  all'art.
          1990, comma 1,  lettere  da  a)  a  l),  e  alla  Direzione
          generale della previdenza  militare  e  della  leva,  negli
          altri casi. 
              4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva
          ai sensi del comma 3 e'  ammesso  ricorso  gerarchico  alla
          Direzione generale della previdenza militare e della  leva.
          La  Direzione  puo'  disporre  controlli  a  campione   sui
          provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di  intervenire
          su di essi in autotutela mediante  annullamento  o  revoca,
          nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  escluso
          ogni indennizzo. 
              5. Il Ministro della difesa puo' annullare  o  revocare
          in autotutela alle condizioni del comma 4  i  provvedimenti
          in materia di dispensa adottati  dalla  Direzione  generale
          della previdenza militare e della leva. 
              6-7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1993,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1993 (Ambito e procedimento). - 1. (Omissis). 
              2.  Le  istanze,  redatte  in  carta   semplice,   sono
          presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento, nei termini e con  la  documentazione  di  cui
          agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di  leva,
          che ne verificano  l'ammissibilita'  e  l'accoglibilita'  e
          che: 
              a) respingono le istanze inammissibili o infondate; 
              b) inviano alla  Direzione  generale  della  previdenza
          militare e della leva le istanze fondate. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1998,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1998 (Ambito e procedimento). - 1. (Omissis). 
              2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di
          leva che ne verificano l'ammissibilita' e  l'accoglibilita'
          e che: 
              a) respingono le istanze inammissibili o infondate; 
              b) inviano alla  Direzione  generale  della  previdenza
          militare e della leva le istanze fondate. 
              3. (Omissis).».