Art. 8 Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) ed o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b), 1998, comma 2, lettera b), le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»; b) all'articolo 1937, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, e' trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalita' telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 1930, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1930 (Indennita' supplementare). - 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare e della leva, sovrintende alle operazioni concernenti: a)-b) (Omissis). 2-3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1937 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1937 (Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse). - 1. Compiute le operazioni di cui all'art. 1936, la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, e' trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, esclusivamente in modalita' telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.». - Si riporta il testo dell'art. 1939, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1939 (Autotutela amministrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale: a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermita' di cui all'art. 2078 e' di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva; b)-c) (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1940, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1940 (Ricorsi amministrativi e giurisdizionali). - 1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e' ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare della leva. E' salva la facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 2. 2-5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1943, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1943 (Organi della leva - Profili generali). - 1-2. (Omissis). 3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente Direzione generale della previdenza militare e della leva. 4-5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1968, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1968 (Attivita' e provvedimenti del Consiglio di leva). - 1. Il Consiglio di leva: a)-i) (Omissis); l) trasmette alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili; m)-n) (Omissis); o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva; p)-s) (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1982 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1982 (Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma). - 1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva puo' disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilita' siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorita' sanitaria periferica a tal fine delegata. 2. Fermo quanto disposto dall'art. 1939, la Direzione generale della previdenza militare e della leva puo' annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 1992, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1992 (Procedimento e competenza). - 1-2. (Omissis). 3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'art. 1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, negli altri casi. 4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare e della leva. La Direzione puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo. 5. Il Ministro della difesa puo' annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva. 6-7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1993, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1993 (Ambito e procedimento). - 1. (Omissis). 2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che: a) respingono le istanze inammissibili o infondate; b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare e della leva le istanze fondate. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1998, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1998 (Ambito e procedimento). - 1. (Omissis). 2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che: a) respingono le istanze inammissibili o infondate; b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare e della leva le istanze fondate. 3. (Omissis).».