Art. 8 Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto. 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
Note all'art. 8: La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.