Art. 8 
 
 
Poteri della Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  in
materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini 
 
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,   in
conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre  1990,
n. 287, vigila sull'andamento dei  prezzi  e  adotta  atti  idonei  a
impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per
oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera
consistente la concorrenza all'interno del  mercato  nazionale  degli
oli di oliva vergini  attraverso  la  determinazione  del  prezzo  di
acquisto o di vendita del prodotto. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  svolge  il
potere di vigilanza di cui al comma  1  sulla  base  di  informazioni
fornite  dall'Agenzia  delle  dogane  e   presenta   annualmente   al
Parlamento una propria relazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per  la  tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato) e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.