Art. 8 
 
 
            Repertorio nazionale dei titoli di istruzione 
          e formazione e delle qualificazioni professionali 
 
  1. In  conformita'  agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
comunitario, allo scopo di garantire la  mobilita'  della  persona  e
favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro,  la
trasparenza degli apprendimenti e  dei  fabbisogni,  nonche'  l'ampia
spendibilita' delle certificazioni in ambito  nazionale  ed  europeo,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
istituito  il  repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione   e
formazione e delle qualificazioni professionali, di cui  all'articolo
4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. Il repertorio nazionale costituisce  il  quadro  di  riferimento
unitario  per  la  certificazione  delle  competenze,  attraverso  la
progressiva  standardizzazione  degli  elementi   essenziali,   anche
descrittivi, dei titoli di  istruzione  e  formazione,  ivi  compresi
quelli  di   istruzione   e   formazione   professionale,   e   delle
qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita'  anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di  crediti  formativi
in chiave europea. 
  3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i  repertori  dei
titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali  tra
cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma  3,  del
testo unico dell'apprendistato, di  cui  al  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,  regionale  o
di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti  e  rispondenti  ai
seguenti standard minimi: 
    a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
    b)  identificazione  delle  qualificazioni   e   delle   relative
competenze che compongono il repertorio; 
    c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile,  ai
codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e
della nomenclatura e classificazione delle unita'  professionali  (CP
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
    d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al  Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la  formale
inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione  ad
EQF. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  secondo  criteri
definiti  con  le  linee  guida  di  cui  all'articolo   3,   rendono
pubblicamente  accessibile  e  consultabile  per  via  telematica  il
repertorio nazionale. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art.  4,  comma  67,  della  citata
          legge 28 giugno 2012,  n.  92,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto
          legislativo n.  167  del  201,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.