Art. 8 
 
 
                   Abrogazione e norma transitoria 
 
  1.  E'  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20. 
  2. In sede di  prima  applicazione  del  presente  regolamento,  le
associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in  vigore  del
regolamento  stesso  provvedono  entro  un  anno  da  tale   data   a
predisporre un unico elenco  nazionale  dei  propri  iscritti  con  i
contenuti di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  c),  tenuto  con
modalita' idonee a consentire gli adempimenti di cui all'articolo  6,
commi 2 e 3. I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative  al
numero degli iscritti mediante richiesta  del  relativo  elenco  sono
effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all'elenco
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni
da tale data. 
  3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui  all'articolo  3,
comma 4, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in  vigore
del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni
poliennali effettuate mediante  pagamento  tracciabile  nel  triennio
precedente a tale data di entrata in vigore.  Negli  altri  casi,  ai
fini del computo dell'iscrizione poliennale  pregressa  agli  effetti
del presente regolamento, l'associazione acquisisce entro il predetto
biennio conferma espressa  di  adesione  mediante  sottoscrizione  di
apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 372 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'industria del commercio e dell'artigianato 19  gennaio
          1999, n. 20, si vedano le note alle premesse.