Art. 8 Domande di autorizzazione 1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge e' presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA, che provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge: a) estremi di iscrizione nel registro; b) tipo di materiali oggetto dell'operazione, con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente; c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione; d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito; e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto; f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione; g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione; h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione» o il «certificato di uso finale» di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge. 2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che ha posto condizioni e limitazioni. 3. Quando le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 sono rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta. 4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA. 5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-bis, della legge, e' presentata al Ministero degli affari esteri - UAMA e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa. 6. Nella domanda, redatta secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri, dovranno essere indicati anche i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) societa' estere che partecipano al programma; c) descrizione del programma; d) Paesi partecipanti al programma. 7. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'articolo 7 e' considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche' il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 2. Nella domanda devono essere indicati: a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali esse appartengono; b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza; c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c); e) l'identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta' e di brevetto e simili; g) eventuali impegni per compensazioni industriali; h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. 3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi: a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti; b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana; c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verra' riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte a tale compito. 4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. 5. La documentazione di cui al presente articolo non e' richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5. 5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorita' governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5. 5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.». - Per il testo dell'art. 18 della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.».