Art. 8 
 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
 
  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e
15, comma 4.