Art. 8 
 
 
                     Oneri istruttori e tariffe 
 
  1.  In  relazione  ai  procedimenti   disciplinati   nel   presente
regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti
previsti da disposizioni di leggi statali e regionali  vigenti  nelle
misure ivi stabilite. Possono essere, altresi', previsti  diritti  di
istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di  cui  al  precedente
periodo, non puo' comunque eccedere quella complessivamente  posta  a
carico dell'interessato prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli  abilitanti
sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.