Art. 8 
 
 
                    Prevenzione della corruzione 
 
  1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione
degli illeciti nell'amministrazione. In  particolare,  il  dipendente
rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia
all'autorita' giudiziaria, segnala al  proprio  superiore  gerarchico
eventuali situazioni di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia
venuto a conoscenza.