Art. 8 Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tali fini: a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive modifiche significative; b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno; c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.»; b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: «5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di: a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale; b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria. 5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea. 5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi. b) avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. 5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta: a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici; b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti; c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d); d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2; e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».