Art. 8 
 
                           (Partenariati) 
 
  1. Dopo l'articolo 14 della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art. 14-bis - (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi,
progetti o interventi rientranti nelle finalita' della presente legge
in partenariato con altri soggetti, sono stipulati  appositi  accordi
di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti  od
organismi pubblici sovranazionali o privati. 
  2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le
regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento,
indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti  beneficiari  e  la
tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro degli affari  esteri,  d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica  l'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.
123. 
  3. Le somme statali non utilizzate alla fine  dell'intervento  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le  somme  non  statali
non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli  enti  o
organismi  sovranazionali  o  privati   firmatari   dell'accordo   di
programma.".