Art. 8 
 
Disposizioni di proroga per  l'adozione  dei  decreti  relativi  alle
  agevolazioni e agli sgravi  per  l'anno  2013  da  riconoscersi  ai
  datori di lavoro in favore di detenuti ed internati 
  1. E' prorogato per un periodo massimo di  sei  mesi,  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   termine   per
l'adozione,  per  l'anno  2013,  dei  decreti  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti
dall'articolo  4  della  legge  22  giugno   2000,   n.   193,   come
successivamente modificata, e dall'articolo  4,  comma  3-bis,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come  successivamente  modificata,  ai
fini  rispettivamente  della   determinazione   delle   modalita'   e
dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi  per
l'anno 2013 sulla  base  delle  risorse  destinate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo  1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  in  favore  delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,  anche  ammessi
al  lavoro  all'esterno,  e   per   l'individuazione   della   misura
percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della
contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed
assistenziale dovute alle cooperative  sociali  per  la  retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al
lavoro  all'esterno,  o  ai  lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari. 
  2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta  mensili  concessi  a
norma  dell'articolo  3  della  legge  22  giugno  2000,  n.  193,  e
successive modificazioni,  deve  intendersi  esteso  all'intero  anno
2013.