Art. 8 
 
 
 Annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile 
 
  1. L'annullamento anche di una sola delle informazioni  generate  o
assegnate  automaticamente  dal  sistema  e   registrate   in   forma
immodificabile  determina  l'automatico  e  contestuale  annullamento
della intera registrazione di protocollo. 
  2. L'annullamento anche di un solo campo delle  altre  informazioni
registrate in forma immodificabile, necessario per correggere  errori
intercorsi in sede di immissione di dati  delle  altre  informazioni,
deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati  corretti
e la contestuale  memorizzazione,  in  modo  permanente,  del  valore
precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora  e  all'autore
della modifica. La disposizione di cui al primo  periodo  si  applica
per lo stesso campo, od ogni altro, risultato successivamente errato. 
  3. Le informazioni originarie, successivamente  annullate,  vengono
memorizzate secondo le modalita' specificate nell'art. 54  del  testo
unico.