Art. 8 
 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
a), punti 1) e 2) e art. 6,  comma  1,  lettera  b),  e'  subordinato
all'espletamento  delle  procedure  legislative,  ove   previste,   e
contrattuali di confronto  sindacale  previste  dalla  contrattazione
collettiva,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.   9   dell'accordo
sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013. 
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  6  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le suddette  procedure  sindacali  di
cui al precedente comma si  concludano  con  accordo  aziendale  che,
anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed  organizzative
aziendali, individui, per i casi di accesso alle prestazioni  di  cui
all'art. 6,  comma  1,  lettera  a),  punto  2)  e  lettera  b),  una
pluralita' di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dalle  normative
vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro
del  personale,  ovvero  determinano   la   riduzione   dei   livelli
occupazionali. Qualora non si raggiunga  l'accordo  aziendale  rimane
fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva in  materia  di
procedura di confronto sindacale, secondo quanto stabilito  dall'art.
9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma  1,
del presente articolo, per l'accesso alla prestazione di cui all'art.
6, comma 1 lettera b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.