Art. 8 Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) e art. 6, comma 1, lettera b), e' subordinato all'espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall'art. 9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013. 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6 e' altresi' subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali, individui, per i casi di accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di procedura di confronto sindacale, secondo quanto stabilito dall'art. 9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma 1, del presente articolo, per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.