Art. 8. Etichettatura Il prodotto deve essere condizionato in modo tale da garantire un'adeguata protezione. Gli imballaggi devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento, cosi' come carte o stampe ivi inserite e a contatto con il prodotto. Il confezionamento e' effettuato in imballaggi nei materiali a norma di legge, comunque riconoscibili per il loro colore rosso. Sull'etichetta e sui contenitori deve essere apposta la dicitura indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, «Patata Rossa di Colfiorito - I.G.P.» e il simbolo europeo della I.G.P.; non dovranno comparire in etichetta altre diciture di grandezza maggiore. La dicitura ha le seguenti specifiche di stampa, che ne garantiscono una riconoscibilita' agevole per il consumatore: a) Dicitura: Patata Rossa di Colfiorito IGP; b) Tipo caratteri: Bodoni MT Black; c) Specifiche dei colori-pantoni utilizzati nel contrassegno-logo: Red 032. Parte di provvedimento in formato grafico Sulle etichette degli imballaggi devono essere altresi' riportati tutti gli elementi idonei ad individuare: a) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del condizionatore; b) l'apposito marchio nazionale per il prodotto destinato al commercio estero; c) eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.