(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    Il prodotto deve essere condizionato in modo  tale  da  garantire
un'adeguata protezione. Gli imballaggi devono  essere  conformi  alla
vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento, cosi'  come
carte o stampe ivi inserite e a contatto con il prodotto. 
    Il confezionamento e' effettuato in imballaggi  nei  materiali  a
norma di legge, comunque riconoscibili per il loro colore rosso. 
    Sull'etichetta e sui contenitori deve essere apposta la  dicitura
indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni,  «Patata
Rossa di Colfiorito - I.G.P.» e il simbolo europeo della I.G.P.;  non
dovranno comparire in etichetta altre diciture di grandezza maggiore. 
    La  dicitura  ha  le  seguenti  specifiche  di  stampa,  che   ne
garantiscono una riconoscibilita' agevole per il consumatore: 
    a) Dicitura: Patata Rossa di Colfiorito IGP; 
    b) Tipo caratteri: Bodoni MT Black; 
    c)    Specifiche    dei     colori-pantoni     utilizzati     nel
contrassegno-logo: Red 032. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Sulle etichette degli imballaggi devono essere altresi' riportati
tutti gli elementi idonei ad individuare: 
    a) nome o ragione sociale ed  indirizzo  o  sede  del  produttore
singolo o associato e del condizionatore; 
    b) l'apposito marchio nazionale  per  il  prodotto  destinato  al
commercio estero; 
    c) eventuali indicazioni complementari ed accessorie  non  aventi
carattere  laudativo  e  non  inducenti  a  trarre  in   inganno   il
consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.