Art. 8 
 
 
          Incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio  di
gabinetto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «compresi   quelli,
comunque denominati, negli  uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di  componente
degli organismi indipendenti di valutazione,»; )) 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso  il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.». 
  2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della  legge  n.  190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto  se  nei  trenta  giorni  successivi  non  e'   adottato   il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 1, comma 66, della legge  6  novembre
          2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi  ed
          enti pubblici, nazionali ed  internazionali  attribuiti  in
          posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli,  comunque
          denominati, negli uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
          quello  di  consulente   giuridico,   nonche'   quelli   di
          componente degli organismi indipendenti di  valutazione,  a
          magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari,
          avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti
          con contestuale collocamento in posizione di  fuori  ruolo,
          che deve permanere per tutta la  durata  dell'incarico.  E'
          escluso  il  ricorso  all'istituto  dell'aspettativa.   Gli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
          successivi  non  viene   adottato   il   provvedimento   di
          collocamento in posizione di fuori ruolo.".