Art. 8 
 
    Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio 
 
  1. Le procedure previste dal decreto del Ministro  dell'interno  23
settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di  cui  al  presente
capo, ivi comprese le elisuperfici. 
  2. La presentazione al  Comando  della  richiesta  di  accertamento
della conformita' del Presidio consente  l'inizio  dell'attivita'  di
presidio. 
  3. In caso di esito non favorevole  dell'accertamento,  il  Comando
comunica tempestivamente le difformita' rilevate all'E.N.A.C. per gli
aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena
il responsabile comunichi al Comando e all'E.N.A.C. di aver eliminato
le  difformita'  rilevate  e  presenti  al  Comando   contestualmente
richiesta di nuovo accertamento. 
  4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio  ai
requisiti   previsti   dalla   normativa   emanata   dal    Ministero
dell'interno, nonche' dai relativi regolamenti emanati  dall'E.N.AC.,
e' verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di
esito non favorevole della verifica, si applica  quanto  previsto  al
comma 3. 
  5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando
qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella  documentazione
allegata alla richiesta di accertamento. 
  6. Per  l'inserimento  di  nuovo  personale  addetto  nel  presidio
successivamente all'accertamento di cui al comma 2,  il  responsabile
presenta al Comando la documentazione di cui all'art. 9.