Art. 8 Normativa applicabile 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 5-bis, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 9 luglio 2014 Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3258