Art. 8 Criteri di valutazione dei progetti 1. Per ciascuna «iniziativa», la Commissione procede preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilita' del progetto stesso. 2. Per ciascuna «iniziativa», la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, cosi' ripartito: qualita' della proposta tecnica (massimo 70); qualita' della proposta economica (massimo 30). 3. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualita' della proposta tecnica. 4. Per la valutazione della qualita' della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 5. Per la valutazione della qualita' della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori: congruita' della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti); dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti); ripartizione dei costi, fra costi del personale ed altri mezzi impiegati (punteggio massimo 5 punti). 6. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare: massima efficacia delle attivita' previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi; innovativita' delle attivita' progettuali; ricaduta territoriale delle stesse; coerenza delle attivita' progettuali con gli obiettivi di sviluppo della politica comune della pesca nonche' delle normative comunitarie; coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire; competenza e professionalita' dei soggetti coinvolti nei progetti. 7. La Commissione conclude i propri lavori individuando per ogni «iniziativa», di cui al precedente art. 3, il progetto che ha raggiunto il punteggio complessivo piu' alto.