Art. 8 
 
 
                 Criteri di valutazione dei progetti 
 
  1.   Per   ciascuna   «iniziativa»,    la    Commissione    procede
preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali  e  soggettivi
richiesti dal presente  decreto  ai  fini  della  ammissibilita'  del
progetto stesso. 
  2.  Per  ciascuna  «iniziativa»,  la   Commissione   procede   alla
valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili  ai
sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di
seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di  100
punti, cosi' ripartito: 
  qualita' della proposta tecnica (massimo 70); 
  qualita' della proposta economica (massimo 30). 
  3. Si considerano non idonei i  progetti  che  non  raggiungono  un
punteggio minimo di 36/70  nella  valutazione  della  qualita'  della
proposta tecnica. 
  4. Per  la  valutazione  della  qualita'  della  proposta  tecnica,
l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata  sulla  base
dei criteri,  dei  relativi  sub-criteri  e  con  l'attribuzione  dei
relativi  punteggi  e  sub-punteggi,  come  indicati  nella  seguente
tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  5. Per la valutazione  della  qualita'  della  proposta  economica,
l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata  sulla  base
di una valutazione dei seguenti indicatori: 
  congruita'  della  proposta  economica  con  la  proposta   tecnica
(punteggio massimo 10 punti); 
  dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle  singole
voci di spesa (punteggio massimo 15 punti); 
  ripartizione dei costi, fra costi  del  personale  ed  altri  mezzi
impiegati (punteggio massimo 5 punti). 
  6. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione  deve  tener
conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera  pesca,  in
particolare: 
  massima efficacia delle attivita' previste dai  progetti,  rispetto
agli obiettivi prefissati dagli stessi; 
  innovativita' delle attivita' progettuali; 
  ricaduta territoriale delle stesse; 
  coerenza delle attivita' progettuali con gli obiettivi di  sviluppo
della  politica  comune   della   pesca   nonche'   delle   normative
comunitarie; 
  coerente ripartizione  dei  costi  in  relazione  ai  risultati  da
conseguire; 
  competenza e professionalita' dei soggetti coinvolti nei progetti. 
  7. La Commissione conclude i propri lavori  individuando  per  ogni
«iniziativa», di cui  al  precedente  art.  3,  il  progetto  che  ha
raggiunto il punteggio complessivo piu' alto.