Art. 8 Campagna di informazione 1. I Servizi fitosanitari regionali danno massima divulgazione della pericolosita' dell'organismo specificato, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione affinche' gli operatori professionali e la cittadinanza siano informati dei rischi e delle misure da prendere in caso di infezione dell'organismo specificato. 2. In caso di presenza confermata dell'organismo specificato, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio predispongono piani formativi finalizzati a qualificare i soggetti che devono attuare le misure tecniche previste dal presente decreto. 3. Il Comitato fitosanitario nazionale elabora ulteriori forme di comunicazione per dare informazione sull'emergenza Xylella fastidiosa.