Art. 8 
 
 
                      Campagna di informazione 
 
  1. I Servizi  fitosanitari  regionali  danno  massima  divulgazione
della pericolosita' dell'organismo specificato, della conoscenza  dei
sintomi e  delle  tecniche  di  lotta  e  prevenzione  affinche'  gli
operatori professionali e la cittadinanza siano informati dei  rischi
e delle misure  da  prendere  in  caso  di  infezione  dell'organismo
specificato. 
  2. In caso di presenza  confermata  dell'organismo  specificato,  i
Servizi   fitosanitari   regionali    competenti    per    territorio
predispongono piani formativi finalizzati a  qualificare  i  soggetti
che devono attuare le misure tecniche previste dal presente decreto. 
  3. Il Comitato fitosanitario nazionale elabora ulteriori  forme  di
comunicazione   per   dare   informazione   sull'emergenza    Xylella
fastidiosa.