Art. 8 
 
 
                            Aggiornamento 
 
  1. Ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) dovra'
essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile,  ogni  qualvolta
intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale.  Per
l'aggiornamento  dell'elenco  centrale  (NT-DPC),  ciascuna   sezione
provvedera' all'aggiornamento della sezione di propria competenza. 
  2. Ai sensi di quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, gli elenchi sono  trasmessi
annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il  termine  per
la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno. 
  3. E' fatto obbligo ai tecnici iscritti agli elenchi di  provvedere
ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di
crediti in un quinquennio,  con  modalita'  definite  nei  successivi
regolamenti attuativi, d'intesa con il Dipartimento della  protezione
civile, e consistenti in  seminari  formativi,  anche  con  modalita'
e-learning, somministrazione di test, partecipazione  documentata  ad
esercitazioni o attivita' tecniche in emergenza. 
  4.  L'iscrizione  dei  tecnici  negli   elenchi   ha   una   durata
quinquennale e puo' essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di
aggiornamento, di cui al precedente comma 3.