Art. 8 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il GSE pubblica con cadenza  annuale  un  bollettino  contenente
dati  aggregati,  non   riferibili   al   singolo   soggetto   tenuto
all'obbligo, con indicazione: 
    a) dei dati relativi a  benzina  e  gasolio  immessi  in  consumo
nell'anno precedente; 
    b)  dei  dati  relativi  ai  biocarburanti  immessi  in   consumo
nell'anno precedente, riferiti a  ciascuna  delle  tipologie  di  cui
all'art. 6, comma 2; 
    c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie; 
    d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate; 
    e) delle attivita' eseguite in attuazione del presente decreto; 
    f) delle notizie utili a  supportare  il  corretto  funzionamento
delle contrattazioni di cui all' art. 6, comma 5. 
  2.  Il  GSE  provvede  altresi'  a  sviluppare,   aggiornandolo   e
rendendolo pubblico con cadenza  annuale,  un  rapporto  sui  sistemi
incentivanti  adottati   nei   principali   paesi   europei   per   i
biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi,  e  uno  studio
che  confronti  i   sistemi   volontari   di   certificazione   della
sostenibilita'  dei  biocarburanti  riconosciuti  dalla   Commissione
Europea. 
  3. Anche in considerazione delle finalita' di monitoraggio  di  cui
all'art. 40, comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  il
GSE provvede altresi' a sviluppare un rapporto annuale sulle  materie
prime nazionali utilizzate per la produzione  dei  biocarburanti  che
dia conto anche degli utilizzi alternativi.