Art. 8 
 
          Interruzione della prescrizione e della decadenza 
 
  1. Dal momento della comunicazione  dell'invito  a  concludere  una
convenzione di negoziazione  assistita  ovvero  della  sottoscrizione
della convenzione si producono sulla prescrizione gli  effetti  della
domanda giudiziale. Dalla stessa  data  e'  impedita,  per  una  sola
volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non  e'  accettato
nel termine di cui all'articolo 4, comma  1,  la  domanda  giudiziale
deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di   decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.