Art. 8 Prestazioni per il diritto allo studio universitario 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalita' definite ai commi successivi. 2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta' di un suo membro; b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto. 4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3. 5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Note all'art. 8: - Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): «Art. 7. (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). - 1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui all'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente. 2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo: a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche; b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto pubblico; c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo. 3. La spesa verra' stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di cui all'art. 8, computata su undici mesi. 4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'art. 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. 5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore. 6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita' sanitaria. 7. L'importo della borsa di studio e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio di cui all'art. 8. 8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio e' determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita' di cui al comma 7». «Art. 8. (Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP). - 1. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti. 2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. 3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. 4. Per gli altri servizi di cui all'art. 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni, nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3. 5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto».