Art. 8 Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 682: 1) al comma 1, dopo le parole «all'articolo 760», sono inserite le seguenti: «, comma 1»; 2) al comma 2, le parole «apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis»; b) all'articolo 760: 1) al comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.»; 3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo , al superamento degli esami e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.»; 4) al comma 5, dopo le parole «lettera b),», sono inserite le seguenti: «che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis,»; c) all'articolo 771, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. 3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.»; d) all'articolo 1047, comma 3, lettera b), la parola «nove» e' sostituita dalle seguenti: «in numero non superiore a tredici»; e) all'articolo 1077: 1) al comma 1, dopo la parola «decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»; 2) al comma 2, dopo la parola «deceduto», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»; f) all'articolo 1275, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialita' furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.»; g) all'articolo 1280: 1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»; 2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»; 3) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno; b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;»; h) all'articolo 1282, comma 3, dopo le parole «due volte», sono inserite le seguenti: «, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito»; i) all'articolo 1287: 1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»; 2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;».
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 682 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 682. Alimentazione dei ruoli dei marescialli - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis. 3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 4. Ai concorsi di cui all' articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare: a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso: 1) non hanno superato il 40° anno di eta'; 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente; 2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso. 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.». - Il testo dell'articolo 760 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 760. Svolgimento dei corsi e nomina nel grado - 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonche' il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi. 2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. 5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.». - Il testo dell'articolo 771 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto, e' il seguente: «Art. 771. Nomina a maresciallo - 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento. 2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'. 3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno. 3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. 3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno. ». - Il testo dell'articolo 1047 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1047. Commissioni permanenti - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata. 2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti. 3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue: a) presidente: un ufficiale generale; b) membri ordinari: in numero non superiore a tredici ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare. 4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. ». - Il testo dell'articolo 1077 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1077. Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non puo' essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai limiti di eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perche' deceduto, e' promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). 2. Con le stesse modalita' la promozione di cui al comma 1 e' conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianita' per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non puo' esservi incluso perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perche' deceduto ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), nonche' al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento. 3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianita', non possono essere valutati per l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. ». - Il testo dell'articolo 1275 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1275. Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare 1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata e' in facolta' del Ministero della difesa disporre diversamente. 4. Per determinate specialita' o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo delle navi. 5. I sottufficiali abilitati < < montatori artificieri > > sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice. 6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto. 6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialita' furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo. ». - Il testo dell'articolo 1280 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato presente decreto, e' il seguente: «Art. 1280. Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare - 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno; b) tecnici del sistema di combattimento: un anno; c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno. 4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. 5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma. ». - Il testo dell'articolo 1282 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1282. Avanzamento al grado di primo maresciallo - 1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. 3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3. 6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti. ». - Il testo dell'articolo 1287 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1287. Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare - 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni; d) nocchieri di porto: 6 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni. 3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. ».