Art. 8 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di  tribunale  non
determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali
pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11,  comma  2,  i
quali si considerano pendenti  e  di  competenza  del  tribunale  che
costituisce sede principale. I  procedimenti  penali  si  considerano
pendenti dal momento in cui la notizia di reato  e'  acquisita  o  e'
pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 
  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica  anche  nei
casi di nuova  definizione,  mediante  attribuzione  di  porzioni  di
territorio, dell'assetto territoriale dei  circondari  dei  tribunali
diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti
relativi a misure di prevenzione  per  i  quali,  alla  data  di  cui
all'articolo  11,  comma  2,  e'  stata  formulata  la  proposta   al
tribunale. 
  2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione  di  porzioni
di territorio, dell'assetto territoriale degli uffici di sorveglianza
non determina effetti sulla competenza per  i  procedimenti  pendenti
innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all'articolo
11, comma 2. I procedimenti di cui al primo  periodo  si  considerano
pendenti dal momento della ricezione dell'istanza,  della  richiesta,
della proposta o del reclamo ovvero dal momento in  cui  hanno  avuto
inizio d'ufficio. 
  2-quinquies.  L'istituzione  del  tribunale  di  Napoli  nord   non
determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa
Maria Capua Vetere per i procedimenti penali  pendenti  a  norma  del
comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che  per
i procedimenti relativi a misure di prevenzione  per  i  quali,  alla
stessa data, e' stata formulata la proposta al tribunale. 
  2-sexies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non  determina
effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Santa  Maria
Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del  comma  2-quater
alla data di cui all'articolo 11, comma 2.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9 (Disposizioni transitorie).  -  1.  Le  udienze
          fissate  dinanzi  ad  uno  degli  uffici   destinati   alla
          soppressione per una data compresa tra l'entrata in  vigore
          del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art.
          11, comma 2, sono  tenute  presso  i  medesimi  uffici.  Le
          udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi
          all'ufficio competente a norma dell'art. 2. 
              2. Fino alla data di  cui  all'art.  11,  comma  2,  il
          processo  si   considera   pendente   davanti   all'ufficio
          giudiziario destinato alla soppressione. 
              2-bis. La  soppressione  delle  sezioni  distaccate  di
          tribunale non determina  effetti  sulla  competenza  per  i
          procedimenti  civili  e  penali  pendenti  alla   data   di
          efficacia  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  i  quali   si
          considerano pendenti e  di  competenza  del  tribunale  che
          costituisce  sede  principale.  I  procedimenti  penali  si
          considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato
          e' acquisita  o  e'  pervenuta  agli  uffici  del  pubblico
          ministero. 
              2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica
          anche nei casi di nuova definizione, mediante  attribuzione
          di porzioni di territorio,  dell'assetto  territoriale  dei
          circondari dei tribunali diversi da quelli di cui  all'art.
          1, oltre che  per  i  procedimenti  relativi  a  misure  di
          prevenzione per i quali, alla  data  di  cui  all'art.  11,
          comma 2, e' stata formulata la proposta al tribunale. 
              2-quater. La nuova definizione,  mediante  attribuzione
          di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale  degli
          uffici  di  sorveglianza  non   determina   effetti   sulla
          competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai  medesimi
          uffici alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma  2.
          I procedimenti di  cui  al  primo  periodo  si  considerano
          pendenti dal momento della  ricezione  dell'istanza,  della
          richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal  momento
          in cui hanno avuto inizio d'ufficio. 
              2-quinquies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord
          non determina effetti sulla  competenza  dei  tribunali  di
          Napoli e di Santa Maria Capua  Vetere  per  i  procedimenti
          penali pendenti a norma del comma 2-bis alla  data  di  cui
          all'art. 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi
          a misure di prevenzione per i quali, alla stessa  data,  e'
          stata formulata la proposta al tribunale. 
              2-sexies. L'istituzione del tribunale  di  Napoli  nord
          non determina  effetti  sulla  competenza  dell'ufficio  di
          sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti
          pendenti a norma  del  comma  2-quater  alla  data  di  cui
          all'art. 11, comma 2. 
              3.  Compatibilmente  con   l'organico   del   personale
          effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione
          del lavoro, i capi degli  uffici  giudiziari  di  cui  alla
          tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          cosi'  come  sostituita  dall'art.  2,  assicurano  che   i
          procedimenti penali in relazione ai quali  sia  gia'  stata
          dichiarata l'apertura del dibattimento  proseguano  dinanzi
          agli stessi giudici. 
              4. I capi degli uffici di cui al comma  3  curano  che,
          ove possibile, alla  trattazione  dei  procedimenti  civili
          provvedano   il   magistrato   o   uno    dei    magistrati
          originariamente designati.».