Art. 8 
 
 
                          Primati non umani 
 
  1. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
primati non umani di cui all'allegato I, quando  e'  scientificamente
provato che e'  impossibile  raggiungere  lo  scopo  della  procedura
utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito  delle
procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute  dell'uomo
o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b),
numero 1), relativamente  alla  profilassi,  alla  prevenzione,  alla
diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di
altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero  lettera
c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare
o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente  letali  ovvero
lettera e).