Art. 8 
 
 
                 Sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. In caso di accertata  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge,   le   sanzioni   amministrative
pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da
adottarsi,  previa  istruttoria  tecnica  da  parte  del  gruppo   di
coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
o della  difesa  o  dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1,  commi
4 e 5, del decreto-legge. La Presidenza  del  Consiglio  notifica  al
soggetto sanzionato il relativo decreto. 
  2. All'irrogazione  delle  sanzioni,  ivi  compresi  i  criteri  di
graduazione della loro entita' e le modalita' di  accertamento  della
violazione  stessa,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle noteall'articolo 6. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          329 S.O. del 30 novembre 1981.