Art. 8 Contenuto del programma nazionale 1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti: a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; b) le tappe piu' significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale; c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantita' future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantita' dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi; d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale; e) i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo; f) le attivita' di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; g) la responsabilita' per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione; h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale; i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore; l) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; m) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 58- quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle note all'articolo 3, cosi' recita: «Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinche' le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. 2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di sua competenza. 3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione. 4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso. 5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».