Art. 8 
 
 
                  Contenuto del programma nazionale 
 
  1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti: 
    a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
    b) le tappe piu' significative  e  chiari  limiti  temporali  per
l'attuazione di tali tappe alla  luce  degli  obiettivi  primari  del
programma nazionale; 
    c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei  rifiuti
radioattivi  e  stime  delle  quantita'   future,   comprese   quelle
provenienti da impianti disattivati, in cui  si  indichi  chiaramente
l'ubicazione  e  la  quantita'  dei   rifiuti   radioattivi   e   del
combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti
radioattivi; 
    d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per  la  gestione  del
combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi  dalla  generazione
fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale; 
    e) i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della  vita  di
un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti
opportuni  controlli  e  i  mezzi  da  impiegare  per  conservare  la
conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo; 
    f) le attivita' di ricerca, sviluppo e  dimostrazione  necessarie
al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
    g) la responsabilita' per l'attuazione del programma nazionale  e
gli indicatori chiave  di  prestazione  per  monitorare  i  progressi
compiuti per l'attuazione; 
    h) una valutazione dei costi  del  programma  nazionale  e  delle
premesse  e  ipotesi  alla  base  di  tale  valutazione,  che  devono
includere un profilo temporale; 
    i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore; 
    l) la politica o procedura  in  materia  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
    m) eventuali accordi conclusi con uno Stato  membro  o  un  Paese
terzo  sulla  gestione  del  combustibile  esaurito  e  dei   rifiuti
radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  58-  quater  del   decreto
          legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  citato  nelle  note
          all'articolo 3, cosi' recita: 
              «Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia  per  la
          sicurezza nucleare pone in atto tutte le  misure  possibili
          affinche' le informazioni riguardanti  la  regolamentazione
          sulla  sicurezza  nucleare  siano   rese   accessibili   ai
          lavoratori e al pubblico. 
              2. L'Agenzia per la  sicurezza  nucleare  pubblica  sul
          proprio sito web istituzionale i  risultati  dell'attivita'
          svolta nonche' ogni informazione utile nei settori  di  sua
          competenza. 
              3. Il titolare dell'autorizzazione informa il  pubblico
          e  i  lavoratori  sullo  stato  della  sicurezza   nucleare
          relativa   ai   propri   impianti   nucleari   oggetto   di
          autorizzazione. 
              4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a  rendere
          disponibili, su  richiesta,  alla  regione  ed  all'Agenzia
          regionale per la protezione ambientale competenti,  che  ne
          informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i  dati,  le
          informazioni ed i documenti  di  interesse  ai  fini  della
          tutela della popolazione e dell'ambiente  dalle  radiazioni
          ionizzanti, compresi i dati sulla  sorveglianza  locale  di
          cui  all'articolo  54.  Il   titolare   dell'autorizzazione
          informa l'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare  di  quanto
          richiesto e trasmesso. 
              5. Le informazioni sono rese accessibili ai  lavoratori
          e  al  pubblico  secondo  quanto  stabilito   dal   decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  195,  recante  attuazione
          della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del   pubblico
          all'informazione   ambientale.   Sono   fatte   salve    le
          disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
          124.».