Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, al comma 1 le parole: "nonche' di  impianti
o parti di  essi  le  cui  modalita'  di  esercizio  necessitano  del
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale  con  esclusione
di quelli previsti all'Allegato XII," sono soppresse. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 30. (Impatti ambientali interregionali) 
              1. Nel caso di piani e programmi  soggetti  a  VAS,  di
          progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di
          VIA di competenza regionale, i quali risultino  localizzati
          anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di
          valutazione e  autorizzazione  ambientale  sono  effettuate
          d'intesa tra le autorita' competenti. 
              2. Nel caso di piani e programmi  soggetti  a  VAS,  di
          progetti di interventi e  di  opere  sottoposti  a  VIA  di
          competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le
          cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di
          autorizzazione  integrata  ambientale  con  esclusione   di
          quelli previsti dall'allegato XII, i  quali  possano  avere
          impatti  ambientali  rilevanti  ovvero  effetti  ambientali
          negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita'
          competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire  i
          pareri delle autorita' competenti di tali regioni,  nonche'
          degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. 
              2-bis.  Nei  casi  di  cui  al   comma   2,   ai   fini
          dell'espressione   dei   rispettivi   pareri,   l'autorita'
          competente dispone che il proponente  invii  gli  elaborati
          alle  Regioni  nonche'  agli   enti   locali   territoriali
          interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini  di
          cui all'art. 25, comma 2.".