Art. 8 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: "nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti all'Allegato XII," sono soppresse.
Note all'art. 8: Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 30. (Impatti ambientali interregionali) 1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti. 2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita' competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonche' agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2.".