Art. 8 Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi 1. Nel caso in cui spetti all'impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, e tale obbligo risulti inosservato, l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.