Art. 8 Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale 1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sara' superiore a tre anni.».