Art. 8 Requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. 2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio o finanziario; c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario e assicurativo. 4. Il difetto dei requisiti di onorabilita' o professionalita' determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2382 del codice civile: «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».