Art. 8 
 
 
         Semplificazioni in materia di addizionali comunali 
                        e regionali all'Irpef 
 
  1. All'articolo 50 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  fini
della  semplificazione  delle  dichiarazioni  e  delle  funzioni  dei
sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche'  degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  a  cui
l'addizionale si riferisce, i dati  contenuti  nei  provvedimenti  di
variazione dell'addizionale regionale, individuati  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Il  mancato
inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai  fini
della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'  di
sanzioni e di interessi.»; 
  b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell'anno  cui  si  riferisce
l'addizionale  stessa  ovvero  relativamente  ai  redditi  di  lavoro
dipendente e a quelli assimilati a questi  alla  regione  in  cui  il
sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti  redditi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio dell'anno cui si riferisce  l'addizionale
stessa». 
  2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole:  «salvo  che  la  pubblicazione
della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente  l'anno
di riferimento» sono soppresse. 
  3. Ai  fini  della  semplificazione  delle  dichiarazioni  e  delle
funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di  assistenza  fiscale
nonche' degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio
dei regolamenti e delle delibere  relative  all'addizionale  comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  sono  tenuti  ad
inviare, esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento
nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,  ai  fini
della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma
3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  i  dati
contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   di   natura   non
regolamentare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
locali. Restano ferme le disposizioni in  ordine  alla  pubblicazione
dei regolamenti e delle delibere che  devono  essere  inseriti  nella
predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica. 
  4. In sede di prima applicazione i  decreti  di  cui  al  comma  1,
lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 50, del decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  50   (Istituzione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche).  -  1.  E'
          istituita l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche.  L'addizionale  regionale  non  e'
          deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 
              2. L'addizionale regionale  e'  determinata  applicando
          l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
          la residenza, al reddito complessivo  determinato  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  netto
          degli  oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di   tale
          imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
          anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al  netto
          delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
          agli articoli 14 e  15  del  citato  testo  unico,  risulta
          dovuta. 
              3.  L'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale
          regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,50 per cento.
          Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
          precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, puo'
          maggiorare l'aliquota suddetta fino  all'1  per  cento.  Le
          regioni possono deliberare che la  maggiorazione,  se  piu'
          favorevole per il contribuente rispetto a  quella  vigente,
          si applichi  anche  al  periodo  di  imposta  al  quale  si
          riferisce  l'addizionale.  Ai  fini  della  semplificazione
          delle  dichiarazioni  e  delle   funzioni   dei   sostituti
          d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche'  degli
          altri intermediari, le regioni e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai  fini  della
          pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma
          3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro
          il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i
          dati   contenuti   nei    provvedimenti    di    variazione
          dell'addizionale regionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  natura  non
          regolamentare,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Il mancato  inserimento  nel  suddetto
          sito  informatico  dei  dati  rilevanti   ai   fini   della
          determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
          di sanzioni e di interessi. 
              4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  e  ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli articoli 46 e 47 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   l'addizionale
          regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta  di
          cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   all'atto   di
          effettuazione delle operazioni  di  conguaglio  relative  a
          detti redditi. Il relativo  importo  e'  trattenuto  in  un
          numero massimo di undici rate, a  partire  dal  periodo  di
          paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto l'importo e' trattenuto  in  unica  soluzione  nel
          periodo di paga in cui sono svolte le  predette  operazioni
          di conguaglio. L'importo da trattenere  e'  indicato  nella
          certificazione unica  di  cui  all'art.  7-bis  del  citato
          decreto n. 600 del 1973 (142) . 
              5.  L'addizionale  regionale  e'  versata,   in   unica
          soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per  il
          versamento delle ritenute  e  del  saldo  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  alla  regione  in  cui  il
          contribuente ha il  domicilio  fiscale  alla  data  del  1°
          gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. 
              6.   Per    la    dichiarazione,    la    liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
          e tutti gli  aspetti  non  disciplinati  espressamente,  si
          applicano  le  disposizioni  previste  per  l'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano  alle
          attivita' di liquidazione e  accertamento  dell'addizionale
          regionale segnalando elementi e notizie utili e  provvedono
          agli eventuali rimborsi richiesti  dagli  interessati  dopo
          aver    acquisiti    gli    elementi    necessari    presso
          l'amministrazione finanziaria. 
              7. All'art. 17, comma  2,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
          adempimenti dei contribuenti riguardanti  la  dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
          versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
          fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni  dopo  la  lettera  d),   e'
          aggiunta la  seguente:  "d-bis)  all'addizionale  regionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche". 
              8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale
          regionale di cui al comma 1 e' fissata nella  misura  dello
          0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione  di  una
          addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
          10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  come  modificato
          dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1°  gennaio
          1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'interno, da  emanare  entro
          il   15    dicembre,    e'    stabilita    l'aliquota    di
          compartecipazione dell'addizionale da applicare  a  partire
          dall'anno successivo ed  e'  conseguentemente  determinata,
          con i medesimi  decreti,  la  equivalente  riduzione  delle
          aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   nonche'
          eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche relativamente al  periodo  di
          imposta  da  cui  decorre  la  suddetta   riduzione   delle
          aliquote. L'aliquota di compartecipazione  dovra'  cumulare
          la parte specificamente indicata  per  i  comuni  e  quella
          relativa   alle    province,    quest'ultima    finalizzata
          esclusivamente  al  finanziamento  delle  funzioni  e   dei
          compiti ad esse trasferiti. 
              3. I comuni, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'
          art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
          successive modificazioni, possono  disporre  la  variazione
          dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di  cui
          al  comma  2  con  deliberazione  da  pubblicare  nel  sito
          individuato con decreto del capo del  Dipartimento  per  le
          politiche  fiscali  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia  della  deliberazione
          decorre dalla  data  di  pubblicazione  nel  predetto  sito
          informatico.     La     variazione     dell'aliquota     di
          compartecipazione  dell'addizionale   non   puo'   eccedere
          complessivamente 0,8 punti  percentuali.  La  deliberazione
          puo' essere adottata  dai  comuni  anche  in  mancanza  dei
          decreti di cui al comma 2. 
              3-bis. Con il medesimo regolamento di cui  al  comma  3
          puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
          del possesso di specifici requisiti reddituali. 
              4. L'addizionale e' determinata applicando  al  reddito
          complessivo determinato ai fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili
          riconosciuti ai fini di tale imposta  l'aliquota  stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al netto delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del
          credito di cui all' art. 165 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  L'addizionale  e'
          dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
          ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio  dell'anno
          cui  si  riferisce  l'addizionale  stessa,  per  le   parti
          spettanti.  Il  versamento  dell'addizionale  medesima   e'
          effettuato  in  acconto  e  a  saldo  unitamente  al  saldo
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  L'acconto
          e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
          ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2  e  3  al
          reddito  imponibile  dell'anno  precedente  determinato  ai
          sensi del primo periodo del presente comma. Ai  fini  della
          determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
          la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  sono  assunte
          nella misura vigente nell'anno precedente. 
              5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  e  ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli articoli 49 e 50 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          l'acconto  dell'addizionale  dovuta  e'   determinato   dai
          sostituti d'imposta di  cui  agli  articoli  23  e  29  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni, e il  relativo  importo
          e' trattenuto in un numero massimo di  nove  rate  mensili,
          effettuate  a  partire  dal  mese  di   marzo.   Il   saldo
          dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto   delle
          operazioni  di  conguaglio  e  il   relativo   importo   e'
          trattenuto in un numero massimo di undici rate,  a  partire
          dal periodo di paga successivo a quello in  cui  le  stesse
          sono effettuate e non oltre quello relativamente  al  quale
          le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In  caso  di
          cessazione del rapporto  di  lavoro  l'addizionale  residua
          dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo  da
          trattenere  e  quello  trattenuto   sono   indicati   nella
          certificazione unica dei redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilati di cui all' art. 4, comma 6-ter, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322. 
              6. 
              7. A decorrere dal primo  anno  di  applicazione  delle
          disposizioni del presente articolo, la ripartizione  tra  i
          comuni e le  province  delle  somme  versate  a  titolo  di
          addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto  dall'art.
          2,  dal  Ministero  dell'interno,  a  titolo   di   acconto
          sull'intero importo delle somme  versate  entro  lo  stesso
          anno in cui e' effettuato il  versamento,  sulla  base  dei
          dati  statistici  piu'  recenti   forniti   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
          anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
          domicilio  fiscale  nei  singoli   comuni.   Entro   l'anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stato   effettuato   il
          versamento,    il    Ministero    dell'interno     provvede
          all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
          dei dati statistici relativi all'anno  precedente,  forniti
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze  entro  il  30
          giugno, ed effettua gli  eventuali  conguagli  anche  sulle
          somme dovute per l'esercizio  in  corso.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere  stabilite
          ulteriori   modalita'   per   eseguire   la   ripartizione.
          L'accertamento  contabile  da  parte  dei  comuni  e  delle
          province   dei   proventi    derivanti    dall'applicazione
          dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
          Ministero dell'interno delle somme spettanti. 
              8. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale,  le
          province  ed  i   comuni   forniscono   all'amministrazione
          finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed  i
          comuni  provvedono,  altresi',  agli   eventuali   rimborsi
          richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, sentita la  Conferenza  Stato-Citta'
          ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Per  quanto   non
          disciplinato  dal  presente  decreto,   si   applicano   le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche. 
              9. Al termine delle  attivita'  di  liquidazione  e  di
          accertamento,  le  maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con  il
          decreto di cui al comma 6. 
              10. All'art. 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
          adempimenti dei contribuenti riguardanti  la  dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
          versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
          fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema  di
          gestione delle dichiarazioni, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte  sui
          redditi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  alle  relative
          addizionali"; 
              b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma 7,
          del  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
          concernente   l'istituzione   dell'addizionale    regionale
          all'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche,   e'
          soppressa. 
              11. I decreti di cui  ai  commi  6  e  7  sono  emanati
          sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali  di
          cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281.».