Art. 8. Etichettatura L'olio "Marche" IGP deve essere commercializzato in recipienti consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non superiore a 5 litri, sigillati e provvisti di etichetta. L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva "Marche" IGP che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi di aziende, tenute e fattorie e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. Il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situata nell'area di produzione e' consentito solo se il confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'Indicazione Geografica Protetta. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. E' consentito l'utilizzo della dicitura "monovarietale" seguita dal nome della cultivar utilizzata tra quelle elencate all'articolo 2. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. E' obbligatorio inserire in etichetta e/o nell'eventuale retro-etichetta il simbolo europeo della indicazione geografica protetta, in quadricromia o in bianco e nero.