Art. 8 Modalita' di richiesta e di concessione della garanzia 1. Le richieste di concessione della garanzia possono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. 2. Alla richiesta di concessione deve essere allegata la seguente documentazione: a) lo statuto della Societa'; b) documentazione comprovante gli impegni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3; c) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 in capo al soggetto richiedente. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della procedura di cui all'articolo 10, rilascia il decreto di concessione della garanzia entro un mese dalla richiesta. In caso di carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente decreto, la concessione della garanzia e' negata e il Ministro ne da' motivata comunicazione al richiedente entro gli stessi termini. 4. A fronte di ciascuna garanzia concessa viene accantonato un importo pari al 25 per cento della quota garantita del prezzo di sottoscrizione della partecipazione.