Art. 8 
 
                       Misure di eradicazione 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha  stabilito  la  zona
delimitata di cui all'art. 6, dispone in tale zona le misure  di  cui
ai commi successivi. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale competente, entro un  raggio
di 100 m  attorno  alle  piante  che  sono  state  esaminate  e  sono
risultate infette dall'organismo specificato dispone e  controlla  la
rimozione immediata di: 
    a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute; 
    b) piante infette dall'organismo specificato; 
    c) piante  che  presentano  sintomi  indicativi  della  possibile
infezione da parte di tale organismo o sospettate di  essere  infette
da tale organismo. 
  3.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  dispone  il
campionamento e l'esame delle piante specificate nel raggio  di  100m
attorno a ciascuna delle piante  infette,  conformemente  alla  norma
internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31. 
  4. Il Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  prima  della
rimozione delle piante di cui al comma  2,  dispone  l'esecuzione  di
opportuni trattamenti fitosanitari contro  i  vettori  dell'organismo
specificato  e  le  piante  che  possono  ospitare  i  vettori.  Tali
trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, in situ o in  un
luogo vicino designato a tal fine  all'interno  della  zona  infetta,
dispone la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui al
comma 2, in modo da garantire  che  l'organismo  specificato  non  si
diffonda. 
  6. Il Servizio fitosanitario regionale competente effettua adeguate
indagini per  individuare  l'origine  dell'infezione,  rintraccia  le
piante specificate associate  ai  casi  di  infezione  in  questione,
comprese quelle che siano state eventualmente  spostate  prima  della
definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini  sono
comunicati   ai    Servizi    fitosanitari    regionali    competenti
rispettivamente per il territorio dal quale provengono le  piante  in
questione, per il territorio attraversato, nonche' per il  territorio
in cui  tali  piante  sono  entrate,  informando  anche  il  Servizio
fitosanitario centrale. 
  7. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
controlla la presenza dell'organismo  specificato  tramite  ispezioni
annuali, eseguite al momento opportuno, effettuando ispezioni  visive
delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante
sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche  in  prossimita'  di
quelle sintomatiche. 
  Nelle zone cuscinetto le superfici oggetto dell'ispezione si basano
su una griglia suddivisa in quadrati di 100m  ×  100m.  Le  ispezioni
visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati. 
  8. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico  in
merito alla minaccia costituita dall'organismo  specificato,  nonche'
in merito alle misure adottate  per  impedirne  l'introduzione  e  la
diffusione nell'Unione e dispone l'installazione di  una  segnaletica
stradale che identifica i confini della zona delimitata. 
  9. Se  necessario,  il  Servizio  fitosanitario  regionale  dispone
l'adozione di  misure  tese  ad  affrontare  qualsiasi  situazione  o
comportamento impeditivi e dilatori delle procedure  di  eradicazione
adeguata di  tutte  le  piante  contagiate  o  sospette  di  esserlo,
indipendentemente dalla loro  ubicazione,  dal  fatto  che  siano  di
proprieta' pubblica o privata o  dalla  persona  o  ente  che  ne  e'
responsabile. 
  10. Il Servizio  fitosanitario  regionale  adotta  qualsiasi  altra
misura  in  grado  di  contribuire  all'eradicazione   dell'organismo
specificato, tenendo conto della norma ISPM  n.  9  e  applicando  un
approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n.
14. 
  11.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  promuove  e   diffonde
adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato
e dei suoi vettori.