Art. 8 
 
 
                             Formazione 
 
  1.  Gli  operatori  adottano  misure  di  adeguata  formazione  del
personale e dei collaboratori ai fini della  corretta  individuazione
degli elementi di sospetto. 
  2. Periodici programmi di formazione sono  volti  a  consentire  di
riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il
finanziamento  del  terrorismo,  anche  attraverso   la   valutazione
dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback. 
  3.  La  formazione  deve   avere   carattere   di   continuita'   e
sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della  normativa
in materia antiriciclaggio.