(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                  Conservazione delle informazioni 
 
    1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 7, comma 4, lett.  a)  e
b), i dati personali  provenienti  dalle  fonti  di  cui  all'art.  3
possono essere conservati dal fornitore ai  fini  dell'erogazione  ai
committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di
tempo  in  cui  rimangono  conoscibili  e/o  pubblicati  nelle  fonti
pubbliche da cui provengono, in conformita' a quanto  previsto  dalle
rispettive normative di riferimento. 
    2. Resta fermo l'obbligo del fornitore di adottare idonee  misure
per garantire l'aggiornamento delle informazioni commerciali  erogate
rispetto ai dati personali riportati nelle  fonti  pubbliche  da  cui
sono state raccolte, nei limiti e con le  modalita'  stabiliti  dalle
predette   normative   di   riferimento   per   la    conoscibilita',
l'utilizzabilita' e la pubblicita'  dei  dati  ivi  contenuti  e  dei
relativi aggiornamenti.