Art. 8 
 
 
             Indirizzo di posta elettronica certificata 
 
  1. In fase di prima applicazione, le comunicazioni e  notificazioni
nonche' la trasmissione in via telematica di atti  o  documenti  sono
effettuate all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  indicato
dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri
atti processuali, indirizzo telematico presso il quale  si  intendono
domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento. 
  2.  L'eventuale  cambiamento  di  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata produce effetto nei confronti  della  competente  Sezione
giurisdizionale, ai fini delle comunicazioni e notificazioni  di  cui
al presente decreto, entro il secondo giorno lavorativo successivo  a
quello della formale comunicazione alla Sezione medesima. 
  3. Le parti costituite per le quali la legge preveda  l'obbligo  di
avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata ma che non
abbiano  provveduto  a  indicarlo  nei  propri  atti  processuali  si
intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione. 
  4. Le parti costituite si considerano altresi'  domiciliate  presso
la  Segreteria  della  Sezione  nei  casi  di  mancata  consegna  del
messaggio di posta elettronica certificata per  cause  imputabili  al
destinatario. 
  5. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di  terzi,  di
parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi
obbligate,  non  hanno  indicato  il  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata, possono essere effettuate agli indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  risultanti  da  pubblici  elenchi  o
registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilita',  si
applica l'art. 4, comma 2. 
  6. Gli indirizzi di posta elettronica certificata  utilizzabili  ai
fini della trasmissione e del  deposito  di  atti  e  documenti  alle
Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure  della  Corte
dei conti sono quelli  pubblicati  nel  sito  Internet  istituzionale
della Corte dei conti. 
  7. Ai fini della trasmissione di atti  e  documenti  le  Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di
indicazione degli interessati o  qualora  si  renda  necessario,  gli
indirizzi di posta elettronica  certificata  risultanti  da  pubblici
elenchi   o   registri   comunque    accessibili    alle    pubbliche
amministrazioni o agli uffici giudiziari.