Art. 8 Indirizzo di posta elettronica certificata 1. In fase di prima applicazione, le comunicazioni e notificazioni nonche' la trasmissione in via telematica di atti o documenti sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri atti processuali, indirizzo telematico presso il quale si intendono domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento. 2. L'eventuale cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata produce effetto nei confronti della competente Sezione giurisdizionale, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui al presente decreto, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione alla Sezione medesima. 3. Le parti costituite per le quali la legge preveda l'obbligo di avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata ma che non abbiano provveduto a indicarlo nei propri atti processuali si intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione. 4. Le parti costituite si considerano altresi' domiciliate presso la Segreteria della Sezione nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 5. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di terzi, di parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi obbligate, non hanno indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilita', si applica l'art. 4, comma 2. 6. Gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della trasmissione e del deposito di atti e documenti alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure della Corte dei conti sono quelli pubblicati nel sito Internet istituzionale della Corte dei conti. 7. Ai fini della trasmissione di atti e documenti le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di indicazione degli interessati o qualora si renda necessario, gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni o agli uffici giudiziari.