Art. 8 Rilevazione degli incassi da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso 1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche e' effettuata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonche' per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione. 2. La rilevazione e' effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione e' effettuata con periodicita' mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicita' trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film. 3. Agli effetti della comunicazione dei dati con le modalita' sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi ai film immessi nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni. 4. La rilevazione degli incassi per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti autori destinatari dei contributi, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione. 5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) una percentuale, comprensiva di IVA, pari allo 0,96% dell'ammontare dei contributi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione all'impresa di produzione del film.