Art. 8 
 
                    Organi centrali di sicurezza 
 
  1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato  Maggiore
della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della  Difesa
- Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale  dell'Arma
dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza  o  gli
altri enti che, per ragioni istituzionali,  hanno  la  necessita'  di
trattare informazioni classificate, a diffusione esclusiva o  coperte
da segreto di Stato la responsabilita'  relativa  alla  protezione  e
alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa  capo
rispettivamente  al  Ministro,  all'organo  previsto   dal   relativo
ordinamento o all'organo di vertice dell'ente. 
  2. Le autorita' di cui al comma 1 possono delegare l'esercizio  dei
compiti e delle funzioni in materia  di  protezione  e  tutela  delle
informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  da
segreto di Stato ad un funzionario o ufficiale,  di  elevato  livello
gerarchico, munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che  assume
la denominazione di "Funzionario alla sicurezza"  o  "Ufficiale  alla
sicurezza".  Il  "Funzionario  alla  sicurezza"  o  "Ufficiale   alla
sicurezza" svolge compiti  di  direzione,  coordinamento,  controllo,
nonche' attivita' ispettiva e di inchiesta in materia di protezione e
tutela delle informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o
coperte  da  segreto  di  Stato,  nell'ambito  del  Ministero,  della
struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, della Forza
armata, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione  Nazionale
degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,  del
Comando  Generale  della  Guardia   di   Finanza   o   dell'ente   di
appartenenza.  In  mancanza  di  delega,  i  predetti  compiti   sono
esercitati direttamente dalle autorita' di cui al comma 1. 
  3. Al fine di assicurare continuita' all'esercizio delle funzioni e
dei compiti di protezione e tutela delle informazioni classificate, a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato  le  autorita'  di
cui al comma 1 possono nominare anche un "sostituto Funzionario  alla
sicurezza" o un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il  compito
di sostituire il titolare dell'incarico in tutti i casi di assenza  o
impedimento. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla  sicurezza"
o "Ufficiale alla sicurezza" si  avvale  del  Capo  della  Segreteria
principale di sicurezza di cui all'art. 9, denominato "Funzionario di
controllo"  o  "Ufficiale  di  controllo",  coadiuvato  da  personale
esperto nella trattazione  e  gestione  dei  documenti  classificati.
Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa,  delle  Forze  armate,
del Segretariato Generale della Difesa -  Direzione  Nazionale  degli
Armamenti,  del   Comando   Generale   dell'Arma   dei   Carabinieri,
l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo Ufficio Sicurezza. 
  5. Gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale  alla
sicurezza" di cui al comma 2 e quello di "Funzionario di controllo" o
"Ufficiale di controllo" di cui al comma 4 non possono essere assolti
dalla stessa persona, salvo casi  eccezionali  connessi  ad  esigenze
organiche o funzionali. 
  6.  Per  l'esercizio  delle  sue  funzioni,  il  "Funzionario  alla
sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale di un  "Funzionario
alla sicurezza fisica" o  "Ufficiale  alla  sicurezza  fisica",  come
definito all'art.  70  e,  qualora  la  trattazione  di  informazioni
classificate o coperte da segreto di  Stato  comporti  l'utilizzo  di
sistemi COMSEC o CIS di: 
    a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale  COMSEC",  come  definito
all'art. 54; 
    b)  un  "Funzionario  alla  sicurezza  CIS"  o  "Ufficiale   alla
sicurezza CIS", come definito all'art. 61; 
    c) un "Centro" come definito all'art. 3, comma 1,  lett.  r)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009,
n. 7; 
    d) un "Custode del materiale CIFRA", come definito all'art. 54. 
  7. Il complesso rappresentato dal "Funzionario  alla  sicurezza"  o
"Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo Ufficio Sicurezza",  dal  "Capo
della Segreteria principale di sicurezza -  Funzionario/Ufficiale  di
controllo ", dal  "Funzionario  COMSEC"  o  "Ufficiale  COMSEC",  dal
"Funzionario alla sicurezza CIS " o "Ufficiale alla sicurezza CIS  ",
dal "Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale  alla  sicurezza
fisica",  dalla  stessa  Segreteria  principale  di  sicurezza,   dal
"Centro" di cui al comma 6, lett. c) e  dal  "Custode  del  materiale
CIFRA" di cui al comma 6, lett. d), costituisce l'Organo centrale  di
sicurezza. 
  8. L'Organo centrale di  sicurezza  e'  diretto  e  coordinato  dal
"Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza". 
  9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono assegnati dall'Autorita' di
cui al comma 1,  su  proposta  del  "Funzionario  alla  sicurezza"  o
"Ufficiale alla sicurezza". Nel caso  in  cui  esigenze  organiche  o
funzionali lo richiedano, la predetta autorita' puo'  attribuire  gli
incarichi di cui sopra, o alcuni di essi, alla stessa persona  ovvero
al "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo". 
  10. Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale  alla  sicurezza",
per  assicurare  la   continuita'   dell'esercizio   delle   funzioni
nell'ambito dell'Organo centrale di sicurezza, nomina  due  sostituti
del Capo  della  Segreteria  principale,  nonche'  un  sostituto  dei
Funzionari o Ufficiali e del Custode del materiale Cifra  di  cui  al
comma 6. 
  11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di: 
    a) coordinare e controllare, presso tutte le articolazioni  e  le
altre strutture di sicurezza funzionalmente dipendenti, sia a livello
centrale che periferico,  l'applicazione  di  tutte  le  disposizioni
inerenti  alla  protezione   e   alla   tutela   delle   informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; 
    b)   emanare   direttive   interne   per   l'applicazione   delle
disposizioni in materia di  sicurezza  e  tutela  delle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; 
    c)  comunicare  all'UCSe  i  nominativi   del   "Funzionario   di
controllo" o "Ufficiale di controllo",  e  dei  suoi  sostituti,  dei
Funzionari o Ufficiali e del Custode del materiale Cifra  di  cui  al
comma 6, e dei loro sostituti, nonche' i nominativi dei Funzionari  o
Ufficiali di controllo designati, presso gli Organi periferici; 
    d) inoltrare all'UCSe le proposte  finalizzate  al  miglioramento
della  sicurezza  delle  informazioni  classificate,   a   diffusione
esclusiva o coperte da segreto di  Stato  nell'ambito  della  propria
amministrazione o ente, sia a livello centrale che periferico; 
    e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il relativo scadenzario; 
    f) proporre all'Organo nazionale di  sicurezza,  per  il  tramite
dell'UCSe, l'istituzione, il cambio di denominazione  e  l'estinzione
della Segreteria Principale di Sicurezza,  degli  Organi  periferici,
delle Segreterie di  sicurezza  e  dei  Punti  di  controllo  di  cui
all'art. 11, comma 6; 
    g) istituire, nell'ambito della propria amministrazione, centrale
e periferica, le Segreterie di sicurezza e i Punti  di  controllo  la
cui istituzione non sia riservata all'Organo nazionale di sicurezza; 
    h)  comunicare  all'UCSe  l'avvenuta  istituzione,   modifica   o
estinzione delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo  di
cui alla lettera g); 
    i)  curare  gli  adempimenti  in  materia  di  violazione   della
sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o  coperte
da segreto di Stato. 
  12. Gli Organi centrali di  sicurezza  delle  Forze  armate  hanno,
inoltre, il compito di effettuare, secondo le modalita' e  i  termini
indicati dalle vigenti disposizioni, le verifiche per  l'accertamento
della sussistenza e  del  mantenimento  dei  requisiti  di  sicurezza
fisica per il possesso delle abilitazioni di sicurezza da parte degli
operatori economici. 
  13. Gli Organi centrali di sicurezza delle amministrazioni  e  enti
interessati,  quando  richiesto  dalle   normative   di   riferimento
internazionali  o  dell'Unione   europea,   comunicano   all'UCSe   i
nominativi degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare
a gare classificate internazionali o dell'Unione europea. 
  14.  Ai  fini  degli  adempimenti  connessi   al   rilascio   delle
abilitazioni di sicurezza, le stazioni  appaltanti,  quando  indicono
una gara o una procedura di affidamento  che  comporti  l'accesso  ad
informazioni  con  classifica  RISERVATISSIMO  o  superiore,  per  il
tramite  dei  rispettivi  organi  centrali  di  sicurezza  ne   danno
tempestiva notizia all'UCSe, comunicando altresi', al  termine  della
fase  di  aggiudicazione,  i  nominativi  degli  operatori  economici
risultati aggiudicatari, anche in regime di subappalto.