Art. 8 Organi centrali di sicurezza 1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o gli altri enti che, per ragioni istituzionali, hanno la necessita' di trattare informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato la responsabilita' relativa alla protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo rispettivamente al Ministro, all'organo previsto dal relativo ordinamento o all'organo di vertice dell'ente. 2. Le autorita' di cui al comma 1 possono delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato ad un funzionario o ufficiale, di elevato livello gerarchico, munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza". Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" svolge compiti di direzione, coordinamento, controllo, nonche' attivita' ispettiva e di inchiesta in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, nell'ambito del Ministero, della struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, della Forza armata, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza di delega, i predetti compiti sono esercitati direttamente dalle autorita' di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare continuita' all'esercizio delle funzioni e dei compiti di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato le autorita' di cui al comma 1 possono nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza" o un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito di sostituire il titolare dell'incarico in tutti i casi di assenza o impedimento. 4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo della Segreteria principale di sicurezza di cui all'art. 9, denominato "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati. Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle Forze armate, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo Ufficio Sicurezza. 5. Gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" di cui al comma 2 e quello di "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo" di cui al comma 4 non possono essere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze organiche o funzionali. 6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale di un "Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale alla sicurezza fisica", come definito all'art. 70 e, qualora la trattazione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato comporti l'utilizzo di sistemi COMSEC o CIS di: a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come definito all'art. 54; b) un "Funzionario alla sicurezza CIS" o "Ufficiale alla sicurezza CIS", come definito all'art. 61; c) un "Centro" come definito all'art. 3, comma 1, lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009, n. 7; d) un "Custode del materiale CIFRA", come definito all'art. 54. 7. Il complesso rappresentato dal "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo Ufficio Sicurezza", dal "Capo della Segreteria principale di sicurezza - Funzionario/Ufficiale di controllo ", dal "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", dal "Funzionario alla sicurezza CIS " o "Ufficiale alla sicurezza CIS ", dal "Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale alla sicurezza fisica", dalla stessa Segreteria principale di sicurezza, dal "Centro" di cui al comma 6, lett. c) e dal "Custode del materiale CIFRA" di cui al comma 6, lett. d), costituisce l'Organo centrale di sicurezza. 8. L'Organo centrale di sicurezza e' diretto e coordinato dal "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza". 9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono assegnati dall'Autorita' di cui al comma 1, su proposta del "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza". Nel caso in cui esigenze organiche o funzionali lo richiedano, la predetta autorita' puo' attribuire gli incarichi di cui sopra, o alcuni di essi, alla stessa persona ovvero al "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo". 10. Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza", per assicurare la continuita' dell'esercizio delle funzioni nell'ambito dell'Organo centrale di sicurezza, nomina due sostituti del Capo della Segreteria principale, nonche' un sostituto dei Funzionari o Ufficiali e del Custode del materiale Cifra di cui al comma 6. 11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di: a) coordinare e controllare, presso tutte le articolazioni e le altre strutture di sicurezza funzionalmente dipendenti, sia a livello centrale che periferico, l'applicazione di tutte le disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; b) emanare direttive interne per l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; c) comunicare all'UCSe i nominativi del "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo", e dei suoi sostituti, dei Funzionari o Ufficiali e del Custode del materiale Cifra di cui al comma 6, e dei loro sostituti, nonche' i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di controllo designati, presso gli Organi periferici; d) inoltrare all'UCSe le proposte finalizzate al miglioramento della sicurezza delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato nell'ambito della propria amministrazione o ente, sia a livello centrale che periferico; e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il relativo scadenzario; f) proporre all'Organo nazionale di sicurezza, per il tramite dell'UCSe, l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione della Segreteria Principale di Sicurezza, degli Organi periferici, delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo di cui all'art. 11, comma 6; g) istituire, nell'ambito della propria amministrazione, centrale e periferica, le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia riservata all'Organo nazionale di sicurezza; h) comunicare all'UCSe l'avvenuta istituzione, modifica o estinzione delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo di cui alla lettera g); i) curare gli adempimenti in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato. 12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate hanno, inoltre, il compito di effettuare, secondo le modalita' e i termini indicati dalle vigenti disposizioni, le verifiche per l'accertamento della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di sicurezza fisica per il possesso delle abilitazioni di sicurezza da parte degli operatori economici. 13. Gli Organi centrali di sicurezza delle amministrazioni e enti interessati, quando richiesto dalle normative di riferimento internazionali o dell'Unione europea, comunicano all'UCSe i nominativi degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a gare classificate internazionali o dell'Unione europea. 14. Ai fini degli adempimenti connessi al rilascio delle abilitazioni di sicurezza, le stazioni appaltanti, quando indicono una gara o una procedura di affidamento che comporti l'accesso ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite dei rispettivi organi centrali di sicurezza ne danno tempestiva notizia all'UCSe, comunicando altresi', al termine della fase di aggiudicazione, i nominativi degli operatori economici risultati aggiudicatari, anche in regime di subappalto.